(( Art. 9 - bis 
 
   Proroghe di termini in materia di strutture turistico-ricettive 
 
  1. Limitatamente ai rifugi alpini, il termine di  cui  all'articolo
38, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e' prorogato  al  31
dicembre 2019. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 38,  comma  2,  del
          citato decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69: 
              «Art.  38  (Disposizioni  in  materia  di   prevenzione
          incendi) In vigore dal 1° marzo 2017. - 1.  Gli  enti  e  i
          privati di cui all'articolo 11, comma 4,  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 1° agosto 2011,  n.  151,  sono
          esentati dalla presentazione  dell'istanza  preliminare  di
          cui all'articolo 3  del  citato  decreto  qualora  gia'  in
          possesso  di  atti   abilitativi   riguardanti   anche   la
          sussistenza  dei  requisiti   di   sicurezza   antincendio,
          rilasciati dalle competenti autorita'. 
              2.  Fermo  restando  quanto  previsto  al  comma  1,  i
          soggetti di cui  al  medesimo  comma  presentano  l'istanza
          preliminare di  cui  all'articolo  3  e  l'istanza  di  cui
          all'articolo 4 del decreto del Presidente della  Repubblica
          n. 151 del 2011 entro il 7 ottobre 2017.».