(( Art. 9 - ter 
 
Modifiche all'articolo 8-bis del decreto-legge 17  ottobre  2016,  n.
  189, in  materia  di  interventi  edilizi  eseguiti  per  immediate
  esigenze abitative a seguito di eventi sismici 
 
  1. All'articolo 8-bis del decreto-legge 17 ottobre  2016,  n.  189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.  229,
sono apportate le seguenti modificazioni:  a)  al  comma  1,  secondo
periodo, le parole: « in sostituzione, temporanea o parziale  »  sono
sostituite dalle seguenti: « in  sostituzione  temporanea,  anche  se
parziale »; 
  b) al comma 2: 
  1) dopo le parole: « dell'edificio distrutto o danneggiato  »  sono
inserite le seguenti: « ovvero dall'assegnazione di  altra  soluzione
abitativa da parte dell'autorita' competente »; 
  2) dopo le parole: « decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.  42  »
sono aggiunte le seguenti: « , le sanzioni di cui all'articolo 44 del
testo unico di cui al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  6
giugno 2001, n. 380, nonche' le sanzioni previste per  violazione  di
ogni altra disposizione in materia edilizia o paesaggistica »; 
  c) al comma 3: 
  1) le parole:  «  e  le  misure  di  sequestro  preventivo  »  sono
soppresse; 
  2) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per i lavori  e  le
opere che rispettino le condizioni di cui al comma 1, sono  revocati,
a norma delle pertinenti disposizioni del codice di procedura penale,
i provvedimenti di sequestro, probatorio o preventivo, adottati  sino
alla data del 25 luglio 2018 per violazione della disciplina edilizia
o paesaggistica ». )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Il testo dell'articolo 8-bis del citato decreto-legge
          17 ottobre 2016, n. 189,  come  modificato  dalla  presente
          legge, e' il seguente: 
              «Art. 8-bis (Interventi eseguiti per immediate esigenze
          abitative). In vigore dal 25 luglio 2018. - 1. Fatte  salve
          le norme di settore in materia antisismica e di tutela  dal
          rischio idrogeologico, sono sottoposti alla  disciplina  di
          cui all'articolo 6, comma  1,  lettera  e-bis),  del  testo
          unico di cui al decreto del Presidente della  Repubblica  6
          giugno 2001, n. 380, le opere o i manufatti o le  strutture
          realizzati o acquistati autonomamente  dai  proprietari,  o
          loro parenti entro il terzo grado, usufruttuari o  titolari
          di diritti reali  di  godimento  su  immobili  distrutti  o
          gravemente  danneggiati  dagli  eventi   sismici   di   cui
          all'articolo  1  e  dichiarati  inagibili,  in   luogo   di
          soluzioni   abitative   di   emergenza   consegnate   dalla
          protezione civile, nel periodo compreso tra  il  24  agosto
          2016  e  la  data  di  entrata  in  vigore  della  presente
          disposizione. La disposizione di cui al  primo  periodo  si
          applica a condizione che le predette opere  o  manufatti  o
          strutture  consistano  nell'installazione,   in   area   di
          proprieta' privata, di opere, di manufatti  leggeri,  anche
          prefabbricati, e di strutture di  qualsiasi  genere,  quali
          roulotte, camper, case mobili, che  siano  utilizzati  come
          abitazioni, che siano  amovibili  e  diretti  a  soddisfare
          esigenze contingenti e meramente temporanee, anche  se  non
          preceduti dalla comunicazione di avvio lavori prevista  dal
          medesimo articolo 6,  comma  1,  lettera  e-bis),  e  siano
          realizzati in sostituzione temporanea, anche  se  parziale,
          di un immobile di proprieta' o in usufrutto o in possesso a
          titolo di altro diritto reale o di godimento, destinato  ad
          abitazione principale e dichiarato inagibile. Entro novanta
          giorni   dall'emanazione   dell'ordinanza   di   agibilita'
          dell'immobile distrutto o danneggiato, i soggetti di cui al
          primo periodo provvedono alla demolizione o rimozione delle
          opere o manufatti o strutture di cui al presente articolo e
          al ripristino dello stato dei luoghi, ad eccezione dei casi
          in  cui,  in  base  ad  accertamenti  eseguiti  da   uffici
          comunali, siano  state  rispettate  le  prescrizioni  degli
          strumenti urbanistici comunali vigenti alla data di entrata
          in vigore della presente  disposizione  e  le  disposizioni
          contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di
          cui al decreto legislativo 22 gennaio  2004,  n.  42;  sono
          fatti salvi il rispetto della cubatura massima  edificabile
          nell'area  di  proprieta'  privata,  come  stabilita  dagli
          strumenti  urbanistici   vigenti,   anche   attraverso   la
          successiva  demolizione  parziale  o  totale  dell'edificio
          esistente dichiarato inagibile,  e  la  corresponsione  dei
          contributi  di  cui  all'articolo  16   del   decreto   del
          Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. 
              2. Fermo restando l'obbligo di demolizione o  rimozione
          della struttura prefabbricata o amovibile e  di  ripristino
          dello stato dei luoghi di cui al comma 1, limitatamente  al
          periodo di emergenza e comunque fino al novantesimo  giorno
          dall'emanazione dell'ordinanza di agibilita'  dell'edificio
          distrutto o danneggiato ovvero dall'assegnazione  di  altra
          soluzione abitativa da parte dell'autorita' competente, non
          si applicano le sanzioni di cui all'articolo 181 del codice
          dei beni culturali e  del  paesaggio,  di  cui  al  decreto
          legislativo 22 gennaio 2004, n.  42,  le  sanzioni  di  cui
          all'articolo 44 del testo  unico  di  cui  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380,  nonche'
          le  sanzioni  previste  per  violazione   di   ogni   altra
          disposizione in materia edilizia e paesaggistica. 
              3.  Le  ordinanze  di  demolizione  e  restituzione  in
          pristino emanate fino alla data di entrata in vigore  della
          presente  disposizione,  per  i  lavori  e  le  opere   che
          rispettino  le  condizioni  di  cui  al   comma   1,   sono
          inefficaci. Per i lavori  e  le  opere  che  rispettino  le
          condizioni di cui al comma 1, sono revocati, a norma  delle
          pertinenti disposizioni del codice di procedura  penale,  i
          provvedimenti  di  sequestro,  probatorio   o   preventivo,
          adottati sino alla data del 25 luglio 2018  per  violazione
          della disciplina edilizia o paesaggistica. 
              4 - 6. (Omissis).».