(( Art. 9 - quater 
 
    Estensione delle misure di sostegno al reddito dei lavoratori 
 
  1. Per l'anno 2018, le risorse finanziarie di cui all'articolo  44,
comma 11-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, come
ripartite tra le regioni con i decreti  del  Ministro  del  lavoro  e
delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia  e
delle finanze, 12 dicembre 2016, n.  1,  e  5  aprile  2017,  n.  12,
possono essere destinate dalle regioni interessate, per  le  medesime
finalita', nei limiti della parte  non  utilizzata,  anche  a  favore
delle imprese e dei lavoratori che  operino  nelle  aree  interessate
dagli accordi di programma per la reindustrializzazione delle aree di
crisi, stipulati ai sensi dell'articolo 2 della legge 23 luglio 2009,
n. 99. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Il testo vigente dell'articolo 44, comma 11-bis,  del
          citato decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, e' il
          seguente: 
              «Art.  44  (Disposizioni  finali  e   transitorie).   -
          (Omissis). 
              11-bis.  In  deroga  all'articolo   4,   comma   1,   e
          all'articolo 22, commi 1, 2 e 3, entro il limite massimo di
          spesa di 216 milioni di euro  per  l'anno  2016  e  di  117
          milioni di euro per l'anno 2017, previo  accordo  stipulato
          in sede governativa presso il Ministero del lavoro e  delle
          politiche sociali  con  la  presenza  del  Ministero  dello
          sviluppo economico e della regione, puo' essere concesso un
          ulteriore    intervento    di    integrazione     salariale
          straordinaria, sino  al  limite  massimo  di  12  mesi  per
          ciascun anno  di  riferimento,  alle  imprese  operanti  in
          un'area di crisi industriale  complessa  riconosciuta  alla
          data di entrata in vigore della  presente  disposizione  ai
          sensi dell'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n.
          83, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  7  agosto
          2012, n. 134.  Al  fine  di  essere  ammessa  all'ulteriore
          intervento   di   integrazione   salariale    straordinaria
          l'impresa presenta un piano di recupero  occupazionale  che
          prevede appositi percorsi di politiche  attive  del  lavoro
          concordati con la regione e finalizzati alla  rioccupazione
          dei lavoratori, dichiarando contestualmente  di  non  poter
          ricorrere  al   trattamento   di   integrazione   salariale
          straordinaria ne'  secondo  le  disposizioni  del  presente
          decreto ne' secondo le disposizioni attuative dello stesso.
          All'onere derivante dal primo periodo si provvede, quanto a
          216  milioni  per  l'anno  2016   mediante   corrispondente
          riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui  all'articolo
          16, comma 7, del decreto legislativo 4 marzo 2015,  n.  22,
          come   incrementata   dall'articolo   43,   comma   5,    e
          dall'articolo 1, comma 387,  lettera  b),  della  legge  28
          dicembre 2015, n. 208, e quanto a 117  milioni  per  l'anno
          2017  a  carico  del  Fondo  sociale  per   occupazione   e
          formazione, di cui all'articolo 18, comma  1,  lettera  a),
          del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2,  mediante
          utilizzo  delle  disponibilita'  in  conto  residui.  Entro
          quindici  giorni  dall'entrata  in  vigore  della  presente
          disposizione, le regioni richiedono al Ministero del lavoro
          e delle  politiche  sociali  l'assegnazione  delle  risorse
          necessarie in relazione alle proprie esigenze. Con  decreto
          del Ministro del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,  di
          concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,  le
          risorse sono proporzionalmente ripartite tra le regioni  in
          base alle richieste, entro il limite massimo complessivo di
          spesa di euro 216 milioni di euro per  l'anno  2016  e  117
          milioni  di  euro  per  l'anno  2017.  L'INPS  provvede  al
          monitoraggio del rispetto  del  limite  di  spesa,  con  le
          risorse umane,  strumentali  e  finanziarie  disponibili  a
          legislazione vigente e  senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a
          carico  della  finanza  pubblica  e   trasmette   relazioni
          semestrali  al  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche
          sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.». 
              - L'articolo 2, della  legge  23  luglio  2009,  n.  99
          (Disposizioni per lo  sviluppo  e  l'internazionalizzazione
          delle imprese, nonche' in  materia  di  energia)  e'  stato
          abrogato  dall'  art.  23,  comma  7  e  dal   numero   43)
          dell'allegato 1 al decreto-legge 22  giugno  2012,  n.  83,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,
          n. 134. La rubrica del citato articolo  2  recava  «Riforma
          degli interventi di reindustrializzazione,  agevolazioni  a
          favore della ricerca, dello sviluppo e  dell'innovazione  e
          altre forme di incentivi.».