IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
  Vista la delibera CIPE n. 52 del 1° dicembre 2016  che  approva  il
«Piano operativo Imprese e Competitivita' FSC 2014-2020» e ne  affida
la gestione al Ministero dello sviluppo economico; 
  Visto che il predetto Piano operativo ha l'obiettivo di  rafforzare
e  rilanciare   la   competitivita'   dell'industria   manifatturiera
nazionale, promuovendo l'innovazione industriale e  gli  investimenti
privati; 
  Visto, in particolare, l'asse tematico 2, «rilancio investimenti  e
accesso al  credito»  del  suddetto  Piano  operativo,  che  si  pone
l'obiettivo  di  favorire  lo  sviluppo  produttivo,  tecnologico   e
occupazionale dei diversi sistemi  produttivi  territoriali  presenti
nel Paese, attraverso il  sostegno  a  progetti  di  investimento  ed
eventuali progetti di ricerca e sviluppo a essi associati, realizzati
da grandi, medie e piccole imprese, che siano in  grado  di  favorire
l'ammodernamento tecnologico dei processi produttivi, l'attrazione di
investimenti esterni, il rilancio produttivo e occupazionale di  aree
soggette  a  crisi  delle  attivita'   produttive,   la   transizione
industriale di comparti produttivi strategici per  la  competitivita'
del Paese verso produzioni a maggiore valore aggiunto; 
  Visto l'art. 1 del decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, che ha
istituito una societa' per azioni denominata Sviluppo Italia  S.p.A.,
con  lo  scopo  di   «promuovere   attivita'   produttive,   attrarre
investimenti,   promuovere   iniziative   occupazionali    e    nuova
imprenditorialita', sviluppare la domanda di innovazione,  sviluppare
sistemi locali  d'impresa»  e  «dare  supporto  alle  amministrazioni
pubbliche, centrali e locali, per quanto attiene alla  programmazione
finanziaria, alla progettualita' dello sviluppo, alla  consulenza  in
materia di gestione degli incentivi nazionali e comunitari»; 
  Visto l'art. 2, comma 5, del citato decreto legislativo  n.  1  del
1999 che prevede la possibilita' per le amministrazioni  centrali  di
stipulare convenzioni con Sviluppo Italia S.p.A.; 
  Visto l'art. 1, comma 460, della legge 27 dicembre  2006,  n.  296,
che dispone che Sviluppo Italia assume la denominazione  di  «Agenzia
nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa
Spa» e demanda al Ministro dello sviluppo economico  l'individuazione
degli  atti  di  gestione  ordinaria  e  straordinaria   dell'Agenzia
nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa
Spa e delle sue controllate dirette e indirette, che, ai  fini  della
loro efficacia e validita', necessitano della preventiva approvazione
ministeriale; 
  Vista la direttiva  27  marzo  2007,  emanata  dal  Ministro  dello
sviluppo economico ai sensi dell'art. 1, comma 461,  della  legge  27
dicembre  2006,  n.  296,  che   indica   l'Agenzia   nazionale   per
l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo  d'impresa  Spa  «quale
Ente strumentale dell'Amministrazione Centrale» (punto 2.1.1); 
  Vista la Comunicazione della Commissione recante gli  «Orientamenti
sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti  per  il
finanziamento del rischio» (2014/C 19/04) e, in particolare, i  punti
da 29 a 45 concernenti il  «test  dell'operatore  in  un'economia  di
mercato»; 
  Considerato  che  l'Agenzia  nazionale   per   l'attrazione   degli
investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. e' azionista  totalitaria
di Invitalia Ventures SGR S.p.A., avente  quale  oggetto  sociale  la
«prestazione  del  servizio  di  gestione  collettiva  del  risparmio
realizzata attraverso la promozione, istituzione e organizzazione  di
fondi comuni di investimento mobiliari chiusi, il collocamento  delle
relative quote e l'amministrazione dei rapporti con  i  partecipanti,
nonche' la gestione di patrimoni di OICR»; 
  Considerato che Invitalia Ventures SGR S.p.A. e'  autorizzata  alla
prestazione dei servizi di gestione del risparmio di cui all'art.  33
del decreto legislativo del 24 febbraio  1998,  n.  58  e  successive
modificazioni e integrazioni e che la stessa e'  iscritta  al  n.  59
dell'Albo delle  societa'  di  gestione  del  risparmio  sezione  dei
gestori di FIA (Fondi d'Investimento Alternativo) di cui all'art. 35,
comma 1 del medesimo decreto; 
  Vista la delibera CIPE n. 14 del 28 febbraio 2018 che  prevede  uno
stanziamento di euro  200  milioni  per  contrastare  i  fenomeni  di
cessazione  delle  attivita'  e/o  di   delocalizzazione   produttiva
attraverso interventi di sostegno agli investimenti e all'occupazione
che  favoriscano  la  transizione  di  grandi  imprese  e   complessi
industriali di rilevante dimensione  caratterizzati  da  gravi  crisi
finanziarie e/o produttive,  ivi  incluse  quelle  insolventi,  verso
nuovi assetti imprenditoriali; 
  Considerato che la ripartizione delle risorse finanziarie del  FSC,
secondo la chiave di riparto che prevede l'attribuzione delle  stesse
in misura pari al 80 per cento nelle aree del Mezzogiorno e al 20 per
cento in quelle del centro-nord, deve essere definita con riferimento
alla dotazione complessiva del FSC per il periodo 2014 - 2020; 
  Ritenuto di attuare l'intervento previsto dalla  predetta  delibera
CIPE in linea con le normali condizioni di mercato, soddisfacendo  le
condizioni  inerenti  il  «test  dell'operatore  in  un'economia   di
mercato» secondo quanto previsto dalla predetta  Comunicazione  della
Commissione  (2014/C  19/04),  qualificando  l'intervento  come  «non
aiuto» ai sensi dell'art. 107, paragrafo 1, del Trattato; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                             Definizioni 
 
  1.  Ai  fini  del  presente  decreto,  sono  adottate  le  seguenti
definizioni: 
    a)  «Agenzia»:  l'Agenzia  nazionale   per   l'attrazione   degli
investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - Invitalia; 
    b) «Fondo»: il fondo comune di  investimento  mobiliare  di  tipo
chiuso riservato, di cui all'art. 2, comma  1,  istituito  e  gestito
dalla SGR; 
    c) «investimento  in  equity»:  il  conferimento  di  capitale  a
un'impresa, investito direttamente o indirettamente in  contropartita
della proprieta' di una quota corrispondente della medesima impresa; 
    d) «investimento in quasi equity»: il tipo di  finanziamento  che
si colloca tra «equity» e debito e ha un  rischio  piu'  elevato  del
debito di primo rango (senior) e un  rischio  inferiore  rispetto  al
capitale primario (common equity), il cui rendimento per colui che lo
detiene  si  basa  principalmente  sui  profitti  e   sulle   perdite
dell'impresa destinataria e che non e' garantito in caso  di  cattivo
andamento  dell'impresa.  Gli  investimenti  «quasi  equity»  possono
essere strutturati come debito, non garantito e subordinato, compreso
il debito mezzanino, e in alcuni casi convertibile in equity  o  come
capitale privilegiato; 
    e) «investitore privato indipendente»: colui  che  non  e'  socio
dell'impresa in cui investe e che,  a  seguito  dell'investimento,  a
prescindere  dall'assetto  proprietario,  sostiene   interamente   il
rischio  relativo  al  proprio   investimento.   Al   momento   della
costituzione di una nuova societa', tutti  gli  investitori  privati,
compresi i fondatori, sono considerati  indipendenti  dalla  medesima
societa'. Tra gli investitori privati rientrano  di  norma  la  Banca
europea per gli  investimenti  (BEI)  e  il  Fondo  europeo  per  gli
investimenti (FEI), quando investono a proprio rischio e con  risorse
proprie, donazioni e fondazioni private, family offices,  e  business
angels, investitori aziendali (corporate), imprese di  assicurazione,
fondi pensionistici, privati cittadini e istituzioni; 
    f) «Ministero»: il Ministero dello sviluppo economico; 
    g) «risultato finale della  gestione  del  fondo»:  il  risultato
finale conseguito dalla gestione del fondo, dato dalla differenza tra
l'ammontare dell'attivo netto  liquidato,  comprensivo  di  eventuali
rimborsi effettuati nel corso della durata del  fondo  e  l'ammontare
del fondo inizialmente sottoscritto e versato; 
    h) «SGR»: Invitalia Ventures SGR S.p.A.