Art. 10 Disposizioni finali 1. Con provvedimento del Ministero possono essere fornite specificazioni o chiarimenti in merito ai contenuti delle disposizioni di cui al presente decreto. Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 7 maggio 2018 Il Ministro: Calenda Registrato alla Corte dei conti il 16 agosto 2018 Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 706