Art. 2 
 
           Istituzione di un fondo comune di investimento 
 
  1. Al fine di contrastare gli effetti economici  e  sociali  legati
alla cessazione, da  parte  di  grandi  imprese,  dell'attivita'  sul
territorio   nazionale,   anche   in   connessione   a   scelte    di
delocalizzazione  produttiva  in  altri  Paesi  e  di  rilanciare  le
medesime  attivita',  anche  mediante  processi  di   conversione   o
riqualificazione  produttiva,   sono   assegnati   all'Agenzia   euro
200.000.000,00, a valere sulle risorse del «Piano Operativo Imprese e
Competitivita' FSC 2014-2020»,  per  la  costituzione,  unitamente  a
eventuali ulteriori  risorse  finanziarie  proprie,  di  un  apposito
Fondo, denominato «Italia Venture III». 
  2. Le quote del  Fondo,  oltre  che  dall'Agenzia,  possono  essere
sottoscritte, per  un  ammontare  complessivo  non  superiore  al  50
percento della dotazione finanziaria del Fondo, anche da  investitori
istituzionali ovvero da investitori privati indipendenti, individuati
dalla medesima Agenzia attraverso una procedura aperta e trasparente. 
  3. L'importo complessivo  massimo  del  Fondo  viene  definito  nel
regolamento di cui all'art. 5. 
  4. Il Fondo e' istituito dalla SGR  e  dalla  medesima  gestito  in
piena indipendenza, secondo  una  logica  prettamente  commerciale  e
orientata al profitto. 
  5. Nell'ambito degli organi di gestione e del comitato investimenti
della SGR e'  assicurata  la  presenza  di  comprovate  competenze  e
professionalita'. 
  6. Il Fondo ha una durata massima di dieci anni a  decorrere  dalla
data di chiusura della fase di sottoscrizione,  con  scadenza  al  31
dicembre successivo al compimento del decimo anno. La  SGR  puo',  in
coerenza con la normativa in materia di esercizio  dell'attivita'  di
intermediazione finanziaria, deliberare una  eventuale  proroga,  non
superiore a  tre  anni,  della  durata  del  Fondo  medesimo  per  il
completamento dello smobilizzo degli investimenti in portafoglio.