Art. 3 
 
                  Modalita' di intervento del Fondo 
 
  1. Il Fondo opera investendo nelle operazioni  finanziarie  di  cui
all'art. 4, comma 1, mediante investimenti in equity e quasi  equity,
compresi i prestiti,  i  leasing,  il  rilascio  di  garanzie  o  una
combinazione di strumenti a favore delle imprese target. 
  2.  Il  Fondo   investe   nelle   imprese   target   unitamente   e
contestualmente  a  investitori  privati  indipendenti.  Le   risorse
apportate da investitori privati indipendenti  devono  essere  almeno
pari al  30  percento  dell'importo  investito.  Tale  condizione  e'
verificata nei seguenti casi: 
    a) mediante la sottoscrizione da  parte  di  investitori  privati
indipendenti di quote del Fondo per un valore almeno pari al  30  per
cento del suo ammontare totale; 
    b) mediante il coinvestimento da  parte  di  investitori  privati
indipendenti nelle singole operazioni effettuate dal  Fondo,  per  un
importo almeno pari al 30 per cento dell'investimento  nella  singola
operazione; 
    c)  mediante  una  combinazione  delle  modalita'  indicate  alle
lettere a) e  b),  tale  da  garantire  che  le  risorse  finanziarie
complessivamente impiegate nella singola operazione  siano  apportate
per almeno il 30 percento da investitori privati indipendenti. 
  3. Gli investitori privati indipendenti di  cui  al  comma  2  sono
individuati dalla SGR attraverso una procedura aperta e trasparente. 
  4. Il Fondo e gli investitori privati indipendenti investono  nelle
imprese target alle medesime condizioni.