Art. 7 
 
                             Commissioni 
 
  1. Per  la  gestione  del  Fondo,  alla  SGR  e'  riconosciuta  una
commissione annua pari al 2% (due per cento). 
  2. La commissione di gestione di cui al comma 1 e' applicata, per i
primi cinque anni a decorrere dalla  data  dell'unico  «closing»  del
Fondo, ovvero, in caso di piu' closing, dal primo closing, al  valore
nominale del capitale  sottoscritto  dai  partecipanti  al  Fondo.  A
decorrere dal sesto anno dalla data dell'unico «closing»  del  Fondo,
ovvero, in caso di piu' closing, dal primo closing, la stessa  misura
della commissione di gestione e' applicata al valore complessivo  del
costo degli  investimenti,  come  risultante  dall'ultimo  rendiconto
annuale, al netto delle quote sottoscritte e non  ancora  richiamate,
delle plusvalenze non realizzate  e  della  liquidita'  presente  nel
Fondo. 
  3. Alla SGR e'  altresi'  riconosciuta  anche  una  commissione  di
performance il cui importo e' pari  al  10%  (dieci  percento)  della
differenza tra il valore finale del Fondo e il valore del  patrimonio
versato del Fondo, qualora il risultato  finale  della  gestione  del
Fondo sia eccedente il rendimento minimo del 4% (quattro  per  cento)
annuo composto applicato all'ammontare  versato  del  patrimonio  del
Fondo, al netto delle commissioni di  sovrapprezzo  e  tenendo  conto
delle effettive date dei  versamenti  effettuati  e  degli  eventuali
rimborsi gia' ricevuti dai partecipanti.