Art. 9 
 
          Modalita' e termini di restituzione delle risorse 
                            al Ministero 
 
  1. Entro trenta  giorni  dalla  data  di  liquidazione  del  Fondo,
l'Agenzia restituisce al Ministero, in un'unica soluzione,  l'importo
corrispondente alla ripartizione tra i  partecipanti  e  la  SGR  dei
proventi  e  del  risultato  netto  della  gestione  derivanti  dallo
smobilizzo degli investimenti, unitamente agli interessi maturati sul
conto corrente di cui all'art. 6, comma 1.