Art. 3
1. Il riconoscimento ha validita' quinquennale a decorrere dalla
data di scadenza del precedente decreto di riconoscimento (3 aprile
2018) e quindi fino al 2 aprile 2023.
2. Il riconoscimento e' rinnovato su richiesta dell'Organismo
secondo le modalita' indicate all'art. 6 del decreto ministeriale 21
dicembre 2012.
Roma, 19 settembre 2018
Il direttore generale: Pujia