IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
                       della protezione civile 
 
  Vista la legge 16 marzo 2017, n. 30; 
  Visti gli articoli 25, 26 e 27 del decreto  legislativo  2  gennaio
2018, n. 1; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 6 settembre  2018,
con la quale e' stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza
in conseguenza degli eventi sismici che hanno colpito i Comuni  della
Provincia di Campobasso a far data dal 16 agosto 2018; 
  Considerato che, i predetti eventi sismici  hanno  determinato  una
grave situazione di pericolo per l'incolumita' delle persone e per la
sicurezza dei beni  pubblici  e  privati,  nonche'  l'evacuazione  di
diversi nuclei familiari oltre a danneggiamenti alle  infrastrutture,
agli edifici pubblici e privati; 
  Ravvisata la necessita' di disporre l'attuazione  degli  interventi
urgenti  finalizzati  a   fronteggiare   l'emergenza   in   rassegna,
consentendo  la  ripresa  delle  normali  condizioni  di  vita  delle
popolazioni, nonche' la messa in  sicurezza  dei  territori  e  delle
strutture interessati dall'evento in questione; 
  Atteso che la situazione emergenziale  in  atto,  per  i  caratteri
d'urgenza, non consente l'espletamento di procedure ordinarie, bensi'
richiede l'utilizzo di poteri straordinari  in  deroga  alla  vigente
normativa; 
  Acquisita l'intesa della Regione Molise con nota del  21  settembre
2018; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
             Nomina Commissario e piano degli interventi 
 
  1. Per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi  sismici  di
cui in premessa, il  Presidente  della  Regione  Molise  e'  nominato
Commissario delegato. 
  2.  Per  l'espletamento  delle  attivita'  di  cui  alla   presente
ordinanza il Commissario delegato, che opera a titolo gratuito,  puo'
avvalersi  di  un'apposita  struttura  interna  alla  Regione  Molise
composta da personale  appartenente  alla  medesima  amministrazione,
nonche'  della  collaborazione  delle  strutture   e   degli   uffici
regionali, provinciali, comunali, e delle amministrazioni centrali  e
periferiche dello Stato, nonche' individuare soggetti  attuatori  che
agiscono sulla base di specifiche direttive, senza nuovi  o  maggiori
oneri per la finanza pubblica. 
  3. Al personale non dirigenziale della struttura di cui al comma 1,
entro  il  limite  di  dieci  unita',  puo'  essere  autorizzata   la
corresponsione, nel limite massimo complessivo di trenta ore  mensili
pro-capite, di  compensi  per  prestazioni  di  lavoro  straordinario
effettivamente rese, oltre i limiti previsti dalla normativa vigente.
Ai titolari di incarichi dirigenziali e  di  posizione  organizzativa
della struttura interna, anche in deroga agli articoli 24  e  45  del
decreto legislativo  n.  165/2001,  e'  riconosciuta  una  indennita'
mensile pari al 30% della retribuzione mensile di  posizione  e/o  di
rischio prevista dal rispettivo ordinamento, commisurata ai giorni di
effettivo impiego. Gli oneri per l'attuazione del  presente  articolo
sono posti a carico delle risorse di cui all'art. 2 ed, a  tal  fine,
nel piano degli interventi di cui al comma  5  sono  quantificate  le
somme necessarie, nel limite massimo di euro 52.321,00. 
  4. Con successivo provvedimento  del  Capo  del  Dipartimento  sono
stabilite le modalita' per la rendicontazione  delle  ore  di  lavoro
straordinario  effettivamente  prestato  dal  personale  delle  altre
componenti e strutture operative del Servizio nazionale di protezione
civile  direttamente  impegnato  nelle  attivita'  di  assistenza   e
soccorso alla popolazione o nelle attivita' connesse all'emergenza. 
  5. Il Commissario delegato predispone,  per  i  soli  Comuni  della
Provincia di Campobasso interessati da danneggiamento  connesso  agli
eventi  sismici  citati  in  premessa,  nel  limite   delle   risorse
finanziarie  di  cui  all'art.   2,   entro   trenta   giorni   dalla
pubblicazione della presente ordinanza, un piano degli interventi  da
sottoporre  all'approvazione  del   Capo   del   Dipartimento   della
protezione civile. Con tale piano si dispone in ordine: 
    a) all'organizzazione ed all'effettuazione  degli  interventi  di
soccorso e assistenza  alla  popolazione  interessata  dall'evento  e
degli  interventi  urgenti  e  necessari  per  la   rimozione   della
situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumita'; 
    b) al ripristino della funzionalita' dei servizi pubblici e delle
infrastrutture di reti strategiche, alle attivita'  di  gestione  dei
rifiuti,  delle  macerie,  e  alle  misure  volte  a   garantire   la
continuita' amministrativa nei comuni e territori interessati,  anche
mediante interventi di natura temporanea. 
  6. Il piano  di  cui  al  comma  5  deve,  altresi',  contenere  la
descrizione tecnica di ciascun intervento  con  la  relativa  durata,
nonche' l'indicazione delle singole stime di costo. 
  7. Il predetto  piano  puo'  essere  successivamente  rimodulato  e
integrato,  nei  limiti  delle  risorse  di  cui  all'art.  2  previa
approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile. 
  8. Le risorse finanziarie sono erogate ai soggetti di cui al  comma
2 previo rendiconto  delle  spese  sostenute  ed  attestazione  della
sussistenza del nesso di causalita' con gli eventi in rassegna.  Tale
rendicontazione  deve  essere   supportata   da   documentazione   in
originale, da allegare  al  rendiconto  complessivo  del  Commissario
delegato di cui all'art. 1, comma 1 della presente ordinanza. 
  9. Gli interventi di cui alla presente  ordinanza  sono  dichiarati
urgenti, indifferibili e di pubblica utilita'.