Art. 2 Definizione di studente 1. In relazione a quanto previsto dall'art. 12, comma 1, del decreto-legge, il calcolo del costo standard fa riferimento allo studente in corso, inteso come studente regolarmente iscritto nell'Ateneo, in quanto in regola con la contribuzione studentesca per l'anno accademico di riferimento, da un numero di anni complessivi non superiore alla durata normale del corso frequentato. 2. Ai soli fini della ripartizione del FFO, in relazione a quanto previsto dall'art. 12, comma 8, del decreto-legge, sono altresi' presi in considerazione gli studenti iscritti al primo anno fuori corso, intesi come studenti regolarmente iscritti nell'Ateneo secondo quanto indicato al comma 1, da un numero di anni complessivi non superiore alla durata normale del corso frequentato aumentato di un anno. 3. Gli studenti iscritti part-time sono considerati in relazione alla maggiore durata normale del loro percorso e con peso pari a 0,5. Gli studenti iscritti ai corsi interateneo sono considerati per una quota proporzionale al numero degli Atenei partecipanti.