Art. 4 
 
                   Perequazione del costo standard 
 
  1. Al fine di tenere conto  dei  differenti  contesti  economici  e
territoriali in cui ogni Universita' si trova ad  operare,  ai  sensi
dell'art. 12, comma 3,  del  decreto-legge,  al  costo  standard  per
studente in corso, viene aggiunto un importo di  natura  perequativa,
di entita', per il triennio 2018-2020, determinata fino ad un massimo
del 6,5  per  cento  rispetto  al  costo  standard  medio  nazionale.
L'importo perequativo viene determinato  tenendo  conto  del  reddito
medio familiare della regione ove ha sede l'Ateneo ponderato  per  un
apposito  coefficiente   calcolato   sulla   base   della   capacita'
contributiva effettiva  degli  iscritti  all'Ateneo,  secondo  quanto
indicato nell'allegato 2 al presente decreto. 
  2. Al fine di tenere conto dei differenti contesti infrastrutturali
in cui ogni Universita' si trova ad operare, all'importo  di  cui  al
comma 1, si aggiunge  un  ulteriore  importo  perequativo,  entro  il
limite massimo del 6,5 per cento del costo standard medio  nazionale,
che tiene conto della diversa accessibilita' di ogni  Universita'  in
funzione della rete dei trasporti e dei collegamenti  secondo  quanto
indicato nell'allegato 3 al presente decreto.