Art. 4 Perequazione del costo standard 1. Al fine di tenere conto dei differenti contesti economici e territoriali in cui ogni Universita' si trova ad operare, ai sensi dell'art. 12, comma 3, del decreto-legge, al costo standard per studente in corso, viene aggiunto un importo di natura perequativa, di entita', per il triennio 2018-2020, determinata fino ad un massimo del 6,5 per cento rispetto al costo standard medio nazionale. L'importo perequativo viene determinato tenendo conto del reddito medio familiare della regione ove ha sede l'Ateneo ponderato per un apposito coefficiente calcolato sulla base della capacita' contributiva effettiva degli iscritti all'Ateneo, secondo quanto indicato nell'allegato 2 al presente decreto. 2. Al fine di tenere conto dei differenti contesti infrastrutturali in cui ogni Universita' si trova ad operare, all'importo di cui al comma 1, si aggiunge un ulteriore importo perequativo, entro il limite massimo del 6,5 per cento del costo standard medio nazionale, che tiene conto della diversa accessibilita' di ogni Universita' in funzione della rete dei trasporti e dei collegamenti secondo quanto indicato nell'allegato 3 al presente decreto.