Art. 5 
 
                  Determinazione del costo standard 
 
  1. Il costo standard medio nazionale e' pari alla media  ponderata,
rispetto al numero di iscritti  in  corso,  dei  costi  standard  per
studente di Ateneo di cui al  comma  2,  determinati  sulla  base  di
quanto indicato agli articoli 1, 2 e 3. 
  2. Il costo standard unitario di formazione per studente  in  corso
di ogni Ateneo e' determinato sulla  base  di  quanto  indicato  agli
articoli 1, 2 e  3,  a  cui  vanno  sommati  gli  importi  di  natura
perequativa di cui all'art. 4, secondo la formula di cui all'allegato
4 al presente decreto. 
  3. Il costo standard totale d'Ateneo da utilizzare  ai  fini  della
ripartizione del FFO e' dato  dal  prodotto  tra  il  costo  standard
unitario di formazione per studente in corso di  Ateneo,  di  cui  al
comma 2, e il numero degli studenti iscritti in corso di cui all'art.
2, comma 1, ai quali si aggiungono gli  studenti  iscritti  al  primo
anno fuori corso di cui all'art. 2, comma 2.