Art. 5 Determinazione del costo standard 1. Il costo standard medio nazionale e' pari alla media ponderata, rispetto al numero di iscritti in corso, dei costi standard per studente di Ateneo di cui al comma 2, determinati sulla base di quanto indicato agli articoli 1, 2 e 3. 2. Il costo standard unitario di formazione per studente in corso di ogni Ateneo e' determinato sulla base di quanto indicato agli articoli 1, 2 e 3, a cui vanno sommati gli importi di natura perequativa di cui all'art. 4, secondo la formula di cui all'allegato 4 al presente decreto. 3. Il costo standard totale d'Ateneo da utilizzare ai fini della ripartizione del FFO e' dato dal prodotto tra il costo standard unitario di formazione per studente in corso di Ateneo, di cui al comma 2, e il numero degli studenti iscritti in corso di cui all'art. 2, comma 1, ai quali si aggiungono gli studenti iscritti al primo anno fuori corso di cui all'art. 2, comma 2.