Art. 6 
 
             Calcolo e aggiornamento del costo standard 
 
  1. Il  calcolo  del  costo  standard  medio  nazionale,  del  costo
standard unitario di formazione per  studente  in  corso  relativo  a
ciascun  Ateneo,  nonche'  del  costo  standard  totale  d'Ateneo  da
utilizzare ai fini della ripartizione del FFO, determinati  ai  sensi
del presente decreto,  vengono  pubblicati  sul  sito  del  Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca entro  il  mese  di
aprile di ogni anno, sulla base dei dati relativi a: 
    numero degli studenti iscritti in corso e degli studenti iscritti
entro il primo anno fuori  corso,  rilevati  nell'Anagrafe  nazionale
degli studenti; 
    costo medio caratteristico di Ateneo e di sistema dei  professori
di I fascia; 
    costi di cui all'art. 3, comma 1, lettere c2-iii). 
  2. Fermo restando quanto indicato all'art. 1, comma 1, i  parametri
di cui al  presente  decreto  come  indicati  nelle  tabelle  1  e  2
dell'allegato 1, possono essere modificati con  decreto  ministeriale
in relazione ad eventuali variazioni dei requisiti di  accreditamento
dei corsi di studio. I dati  relativi  alla  perequazione  del  costo
standard di cui all'art. 4 sono aggiornati con cadenza triennale. 
  3. Relativamente all'anno  2018,  il  calcolo  del  costo  standard
unitario  di  formazione  per  studente  in  corso  viene  pubblicato
contestualmente all'assegnazione del FFO. 
  Il presente decreto e'  trasmesso  alla  Corte  dei  conti  per  il
controllo preventivo di legittimita' e al competente Ufficio centrale
di bilancio per il controllo preventivo di regolarita' contabile,  ed
e' altresi' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. 
    Roma, 8 agosto 2018 
 
                                                Il Ministro: Bussetti 

Registrato alla Corte dei conti il 14 settembre 2018 
Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC,  Min.  salute  e  Min.  lavoro  e
politiche sociali, foglio 3071