Art. 6 Calcolo e aggiornamento del costo standard 1. Il calcolo del costo standard medio nazionale, del costo standard unitario di formazione per studente in corso relativo a ciascun Ateneo, nonche' del costo standard totale d'Ateneo da utilizzare ai fini della ripartizione del FFO, determinati ai sensi del presente decreto, vengono pubblicati sul sito del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca entro il mese di aprile di ogni anno, sulla base dei dati relativi a: numero degli studenti iscritti in corso e degli studenti iscritti entro il primo anno fuori corso, rilevati nell'Anagrafe nazionale degli studenti; costo medio caratteristico di Ateneo e di sistema dei professori di I fascia; costi di cui all'art. 3, comma 1, lettere c2-iii). 2. Fermo restando quanto indicato all'art. 1, comma 1, i parametri di cui al presente decreto come indicati nelle tabelle 1 e 2 dell'allegato 1, possono essere modificati con decreto ministeriale in relazione ad eventuali variazioni dei requisiti di accreditamento dei corsi di studio. I dati relativi alla perequazione del costo standard di cui all'art. 4 sono aggiornati con cadenza triennale. 3. Relativamente all'anno 2018, il calcolo del costo standard unitario di formazione per studente in corso viene pubblicato contestualmente all'assegnazione del FFO. Il presente decreto e' trasmesso alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimita' e al competente Ufficio centrale di bilancio per il controllo preventivo di regolarita' contabile, ed e' altresi' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Roma, 8 agosto 2018 Il Ministro: Bussetti Registrato alla Corte dei conti il 14 settembre 2018 Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, foglio 3071