IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Visto l'art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che
ha istituito il Ministero dell'economia e delle finanze,
attribuendogli le funzioni dei Ministeri del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica e delle finanze;
Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della
vigilanza sulle assicurazioni, istitutiva dell'Istituto per la
vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo
(ISVAP);
Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il
Codice delle assicurazioni private, come modificato ed integrato dal
decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74, attuativo della direttiva
n. 2009/138/CE, ed, in particolare, gli articoli 335, riguardante la
disciplina dell'obbligo di pagamento annuale di un contributo di
vigilanza da parte delle imprese di assicurazione e riassicurazione e
354 recante abrogazioni e norme transitorie;
Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge
7 agosto 2012, n. 135, ed, in particolare, l'art. 13 che istituisce
l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS), prevedendo,
al comma 6, il trasferimento al predetto Istituto delle funzioni gia'
affidate all'ISVAP ai sensi dell'art. 4 della legge 12 agosto 1982,
n. 576 e dell'art. 5 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n.
209;
Visto, in particolare, il comma 3 del predetto art. 13 del
decreto-legge n. 95 del 2012 che prevede il mantenimento dei
contributi di cui al capo II del titolo XIX del decreto legislativo 7
settembre 2005, n. 209;
Visto il regolamento dell'ISVAP n. 10 del 2 gennaio 2008, come
modificato dal provvedimento dell'IVASS n. 23 del 18 novembre 2014,
concernente la procedura di accesso all'attivita' assicurativa e
l'albo delle imprese di assicurazione di cui al titolo II del decreto
legislativo n. 209 del 2005;
Visto, in particolare, l'art. 335, del decreto legislativo n. 209
del 2005, che indica, al comma 1, i soggetti tenuti al versamento
annuale del contributo di vigilanza sull'attivita' di assicurazione e
riassicurazione;
Visto l'art. 335, comma 4, del citato decreto legislativo n. 209
del 2005, che prevede che con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze, sentito l'IVASS, sia determinato il contributo di
vigilanza, in modo da assicurare la copertura finanziaria degli oneri
di vigilanza sulle imprese;
Visto l'art. 335, comma 5, del menzionato decreto legislativo n.
209 del 2005, come modificato dall'art. 1, comma 191, del decreto
legislativo n. 74 del 2015, che dispone che il contributo di
vigilanza, calcolato al netto dell'aliquota per oneri di gestione
determinato dall'IVASS ai sensi del comma 2 del medesimo art. 335,
sia versato direttamente all'Istituto in due rate, rispettivamente
entro il 31 gennaio ed entro il 31 luglio di ogni anno, ed iscritto
in apposita voce del bilancio di previsione, prevedendo, altresi',
che l'eventuale residuo confluisca nell'avanzo di amministrazione e
venga considerato nell'ambito del fabbisogno per l'esercizio
successivo;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1°
agosto 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'8 agosto 2017,
n. 184, con il quale sono state determinate la misura e le modalita'
di versamento all'IVASS del contributo di vigilanza dovuto, per
l'anno 2017, dalle imprese esercenti attivita' di assicurazione e
riassicurazione;
Visto il provvedimento IVASS del 18 novembre 2016, n. 51,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 dicembre 2016, n. 282, con il
quale, ai fini della determinazione del contributo di vigilanza
sull'attivita' di assicurazione e riassicurazione ai sensi dell'art.
335, comma 2, del decreto legislativo n. 209 del 2005, e' stata
fissata, per l'esercizio 2017, l'aliquota per gli oneri di gestione
da dedurre dai premi incassati nella misura del 3,66 per cento dei
predetti premi;
Visto il bilancio di previsione dell'IVASS per l'esercizio 2018
approvato dal consiglio nella seduta del 13 dicembre 2017, ai sensi
dell'art. 13, comma 15, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito con legge 7 agosto 2012, n. 135, e dell'art. 14 dello
statuto dell'IVASS, pubblicato nella sezione Amministrazione
trasparente del sito internet dell'IVASS;
Visto l'assestamento del bilancio di previsione 2018, deliberato
dal consiglio dell'IVASS il 24 aprile 2018;
Visto il provvedimento IVASS del 4 dicembre 2015, n. 39, modificato
dal provvedimento IVASS del 14 marzo 2017, n. 57, reso disponibile
sul sito internet dell'Istituto nella sezione normativa - Normativa
secondaria emanata da IVASS - Provvedimenti amministrativi, recante
modalita' e termini per il versamento del contributo di vigilanza a
carico delle imprese di assicurazione e riassicurazione a partire
dall'anno 2016, ed , in particolare, l'art. 2, comma 1, che prevede
che a decorrere dall'anno 2016, il contributo di vigilanza dovra'
essere versato in due rate, una di acconto, entro il 31 gennaio, pari
al 50 per cento del contributo versato per l'anno precedente, e una a
saldo e conguaglio, entro il 31 luglio, calcolata sulla base
dell'aliquota contributiva determinata per l'anno di riferimento;
Considerato che occorre provvedere alla determinazione del
contributo di vigilanza dovuto dalle imprese di assicurazione e
riassicurazione per l'anno 2018 nella misura e con le modalita' di
versamento adeguate alle esigenze di funzionamento dell'IVASS;
Vista la comunicazione del 24 maggio 2018, n. 0137634/18, con la
quale l'IVASS, ai sensi dell'art. 335, comma 4, del decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209, rappresenta che il direttorio
integrato ha proposto di determinare l'aliquota del contributo di
vigilanza per l'esercizio 2018, a carico dei soggetti di cui al comma
1 del predetto art. 335, nella misura unica dello 0,44 per mille dei
premi incassati nell'esercizio 2017, al netto degli oneri di gestione
stabiliti con il provvedimento IVASS del 18 novembre 2016, n. 51;
Decreta:
Art. 1
Contributo di vigilanza dovuto
per l'anno 2018 all'IVASS
1. Il contributo di vigilanza dovuto per l'anno 2018 all'IVASS dai
soggetti di cui all'art. 335, comma 1, del decreto legislativo 7
settembre 2005, n. 209, e' stabilito nella misura unica dello 0,44
per mille dei premi incassati nell'esercizio 2017 delle assicurazioni
nei rami vita e nei rami danni, di cui all'art. 2 del citato decreto
legislativo n. 209 del 2005, nonche' della riassicurazione.
2. Ai fini della determinazione del contributo di vigilanza di cui
al presente decreto, i premi incassati nell'esercizio 2017 dalle
imprese di assicurazione e riassicurazione, sono depurati degli oneri
di gestione, quantificati, in relazione all'aliquota fissata con
provvedimento dell'IVASS del 18 novembre 2016, n. 51, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 2 dicembre 2016, n. 282, in misura pari al
3,66 per cento dei predetti premi.