IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante «Nuovo codice della strada», in particolare l'art. 121, che stabilisce che gli esami di idoneita' tecnica per il conseguimento della patente di guida sono effettuati secondo direttive, modalita' e programmi stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sulla base delle direttive dell'Unione europea; Visto il decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59 che ha recepito la direttiva 2006/126/CE concernente la patente di guida, in particolare l'allegato II in materia di prove di valutazione delle capacita' e dei comportamenti per il conseguimento della patente di guida delle categorie A1, A2 e A; Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 8 gennaio 2013 recante: «Disciplina della prova di controllo delle cognizioni e di verifica delle capacita' e dei comportamenti per il conseguimento delle patenti di categoria A1, A2 e A»; Considerata la necessita' di apportare modifiche al predetto decreto ministeriale 8 gennaio 2013 al fine di adeguare le manovre particolari oggetto di prove ai fini della sicurezza stradale di cui al punto 6.2 dell'allegato II alla direttiva 2006/126/CE; Considerata altresi' l'esigenza di uniformare le procedure di svolgimento delle prove di valutazione delle capacita' e dei comportamenti organizzandole, invece delle sei fasi previste dal predetto decreto ministeriale 8 gennaio 2013, in tre fasi, come stabilito dal decreto ministeriale 19 dicembre 2012 per il conseguimento della patente di guida delle categorie B e BE e dal decreto ministeriale 8 gennaio 2013 per il conseguimento delle patenti di guida delle categorie C1, C, D1, D, C1E, CE, D1E, DE; Decreta: Art. 1 Modifiche all'art. 2 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 8 gennaio 2013 1. L'art. 2 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 8 gennaio 2013 recante: «Disciplina della prova di controllo delle cognizioni e di verifica delle capacita' e dei comportamenti per il conseguimento delle patenti di categoria A1, A2 e A» e' sostituito dal seguente: «1. La prova di verifica delle capacita' e dei comportamenti per il conseguimento delle patenti di guida delle categorie A1, A2 ed A, anche speciali, si articola in tre fasi: a) verifica della capacita' del conducente di prepararsi ad una guida sicura effettuando le operazioni di cui all'allegato II, lettera B, punto 6.1 del decreto legislativo n. 59 del 2011; b) esecuzione delle manovre di cui all'allegato II, lettera B, punto 6.2 del decreto legislativo n. 59 del 2011, svolte su percorsi conformi a quelli previsti agli allegati 1 e 2 al presente decreto; c) comportamenti di guida nel traffico, intesi a verificare che il candidato esegua in sicurezza, adottando le opportune precauzioni, le operazioni previste dall'allegato II, lettera B, punto 6.3. del decreto legislativo n. 59 del 2011. 2. Il candidato e' ammesso a sostenere le prove di cui al comma 1, lettere b) e c), solo se ha superato, rispettivamente, le prove di cui alle lettere a) e b) dello stesso comma 1. 3. Le prove di cui al comma 1 si svolgono su motociclo conforme, per ciascuna delle predette categorie di patente, ai requisiti minimi prescritti dall'allegato II, lettera B, del decreto legislativo n. 59 del 2011, munito di cavalletto centrale o laterale. Le prove di cui al comma 1, lettere a) e b) si svolgono in aree chiuse, attrezzate in conformita' a quanto indicato negli allegati 1 e 2.».