Art. 2
Inserimento degli articoli 2-bis e 2-ter al decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti 8 gennaio 2013
1. Dopo l'art. 2 del decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti 8 gennaio 2013 recante: «Disciplina della prova di
controllo delle cognizioni e di verifica delle capacita' e dei
comportamenti per il conseguimento delle patenti di categoria A1, A2
e A» sono inseriti i seguenti:
a) «Art. 2-bis (Disposizioni in materia di aree destinate
all'effettuazione dei percorsi di prova). - 1. Al fine di
salvaguardare l'esecuzione delle prove in sicurezza, l'area destinata
all'effettuazione dei percorsi di prova, di cui all'art. 2, comma 1,
lettera b) e' dotata di pavimentazione in buono stato e priva di
ammaloramenti. Intorno all'area dove insistono i circuiti e'
garantita una fascia perimetrale di rispetto, libera da ogni tipo di
ostacolo, avente larghezza pari ad almeno un metro. E' fatto divieto
di sovrapporre le aree di uno o piu' circuiti.
2. Il percorso dei singoli circuiti di prova, di cui agli
allegati 1 e 2, e' delimitato da appositi coni, di altezza non
inferiore a 30 centimetri, conformi al modello di figura II 396 del
decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495. I
percorsi possono anche essere delineati con strisce orizzontali,
sulle quali, comunque, sono sovrapposti i predetti coni.»;
b) «Art. 2-ter (Abbigliamento tecnico dei candidati). - Al fine
di tutelare l'incolumita' dei candidati, gli stessi, durante
l'esecuzione delle prove di cui all'art. 2, comma 1, lettere b) e c)
indossano:
a) casco integrale;
b) guanti;
c) giacca con protezione dei gomiti e delle spalle;
d) scarpe chiuse;
e) pantaloni lunghi e protezioni delle ginocchia;
f) paraschiena.».