Art. 3 
 
  1. I decreti del Ministero della sanita' 29 novembre  1985,  del  2
agosto 1991 e del 3 agosto 1993 citati in premessa sono abrogati. 
  2. Dall'attuazione  del  presente  decreto  non  derivano  nuovi  o
maggiori oneri per la finanza pubblica. 
  3. Il  presente  decreto  entra  in  vigore  il  trentesimo  giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
  Il presente decreto viene trasmesso agli Organi di controllo. 
 
    Roma, 10 agosto 2018 
 
                                                  Il Ministro: Grillo 

Registrato alla Corte dei conti il 17 settembre 2018 
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute  e  Min.
lavoro, foglio n. 3080