Art. 3 1. I decreti del Ministero della sanita' 29 novembre 1985, del 2 agosto 1991 e del 3 agosto 1993 citati in premessa sono abrogati. 2. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 3. Il presente decreto entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto viene trasmesso agli Organi di controllo. Roma, 10 agosto 2018 Il Ministro: Grillo Registrato alla Corte dei conti il 17 settembre 2018 Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro, foglio n. 3080