Art. 14 Partecipazione all'istruttoria 1. Possono partecipare all'istruttoria: a) i soggetti ai quali e' stata inviata la comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi dell'art. 13, comma 4; b) altri soggetti portatori di interessi diretti, concreti ed attuali, correlati all'oggetto del procedimento che ne facciano motivata richiesta entro trenta giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento o dalla conoscenza dello stesso. 2. I soggetti che partecipano all'istruttoria hanno facolta' di: a) accedere ai documenti del procedimento, nel rispetto delle modalita' e nei termini previsti dal «Regolamento concernente l'accesso ai documenti formati o detenuti dall'Autorita' ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241»; b) presentare memorie scritte, documenti, deduzioni e pareri, che sono valutati dall'ufficio ove pertinenti all'oggetto del procedimento.