Art. 14 
 
                   Partecipazione all'istruttoria 
 
  1. Possono partecipare all'istruttoria: 
    a) i soggetti ai quali e' stata inviata la comunicazione di avvio
del procedimento, ai sensi dell'art. 13, comma 4; 
    b) altri soggetti portatori di  interessi  diretti,  concreti  ed
attuali, correlati  all'oggetto  del  procedimento  che  ne  facciano
motivata richiesta entro trenta giorni dalla comunicazione  di  avvio
del procedimento o dalla conoscenza dello stesso. 
  2. I soggetti che partecipano all'istruttoria hanno facolta' di: 
    a) accedere ai documenti del  procedimento,  nel  rispetto  delle
modalita'  e  nei  termini  previsti  dal  «Regolamento   concernente
l'accesso ai documenti formati o  detenuti  dall'Autorita'  ai  sensi
della legge 7 agosto 1990, n. 241»; 
    b) presentare memorie scritte, documenti, deduzioni e pareri, che
sono   valutati   dall'ufficio   ove   pertinenti   all'oggetto   del
procedimento.