Art. 20 Comunicazione di risultanze istruttorie 1. In caso di accertamento di atti illegittimi e irregolari di particolare gravita' o di particolare rilevanza economica e sociale, in rapporto al valore del contratto e al numero di operatori potenzialmente coinvolti nel mercato di riferimento, o nel caso in cui nel corso dell'attivita' di vigilanza siano emersi fatti nuovi, ulteriori e diversi da quelli indicati nella comunicazione di avvio il dirigente, prima della conclusione del procedimento finalizzato alla formale proposta di delibera di cui all'art. 12, comma 1, lettera b), entro il termine di centottanta giorni, decorrenti dalla data di scadenza del termine assegnato nella comunicazione di avvio del procedimento per la presentazione di memorie, salva l'applicazione della sospensione di cui all'art. 18, puo' predisporre una Comunicazione di risultanze istruttorie (CRI). 2. La CRI e' sottoposta alla preventiva approvazione del consiglio. 3. La CRI e' trasmessa alla stazione appaltante e ai controinteressati. Entro un termine, non inferiore a dieci giorni e non superiore a trenta giorni, i destinatari della comunicazione possono formulare le proprie controdeduzioni ovvero manifestare la volonta' di conformarsi alle indicazioni in essa contenute. 4. La CRI puo' essere effettuata mediante forme di pubblicita' di volta in volta stabilite. 5. Il dirigente, entro sessanta giorni decorrenti dalla data di scadenza del termine assegnato ai soggetti interessati per fornire riscontro alla CRI, salva l'applicazione della sospensione di cui all'art. 18, sottopone al consiglio per l'approvazione una proposta di delibera nella quale sono indicati i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che determinano la decisione dell'Autorita', in relazione alle risultanze dell'istruttoria, avente ad oggetto l'adozione di uno degli atti di cui all'art. 12, comma 1, lettera b). 6. Il dirigente puo', altresi', adottare una propria nota avente ad oggetto la comunicazione di presa d'atto della volonta' manifestata dalla stazione appaltante di rimuovere le illegittimita' e irregolarita' indicate nella CRI ovvero di adottare atti volti a prevenire il futuro ripetersi di tali illegittimita' e irregolarita'. Tale nota puo' concludere, anche in parte, il procedimento. 7. Il dirigente sottopone al consiglio, con cadenza trimestrale, l'elenco delle note adottate ai sensi del comma 6.