Art. 1
Istituzione e durata
1. Ai sensi dell'art. 82 della Costituzione e' istituita una
Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonche' su
ogni forma di violenza di genere, di seguito denominata
«Commissione».
2. La Commissione dura in carica un anno a decorrere dal suo
insediamento ed entro tale termine presenta la relazione conclusiva
di cui all'art. 3, comma 10.