Art. 1 
 
                        Istituzione e durata 
 
  1. Ai sensi  dell'art.  82  della  Costituzione  e'  istituita  una
Commissione parlamentare di inchiesta sul  femminicidio,  nonche'  su
ogni  forma  di   violenza   di   genere,   di   seguito   denominata
«Commissione». 
  2. La Commissione dura in  carica  un  anno  a  decorrere  dal  suo
insediamento ed entro tale termine presenta la  relazione  conclusiva
di cui all'art. 3, comma 10.