Art. 2
Compiti
1. La Commissione ha il compito di:
a) svolgere indagini sulle reali dimensioni, condizioni, qualita'
e cause del femminicidio, inteso come uccisione di una donna, basata
sul genere, e, piu' in generale, di ogni forma di violenza di genere;
b) monitorare la concreta attuazione della Convenzione del
Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza
nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul
l'11 maggio 2011 e ratificata ai sensi della legge 27 giugno 2013, n.
77, e di ogni altro accordo sovranazionale e internazionale in
materia, nonche' della legislazione nazionale ispirata agli stessi
principi, con particolare riguardo al decreto-legge 14 agosto 2013,
n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n.
119;
c) accertare le possibili incongruita' e carenze della normativa
vigente rispetto al fine di tutelare la vittima della violenza e gli
eventuali minori coinvolti; verificare altresi' la possibilita' di
una rivisitazione sotto il profilo penale della fattispecie riferita
alle molestie sessuali, con particolare riferimento a quelle
perpetrate in luoghi di lavoro;
d) accertare il livello di attenzione e la capacita' d'intervento
delle autorita' e delle pubbliche amministrazioni, centrali e
periferiche, competenti a svolgere attivita' di prevenzione e di
assistenza;
e) verificare, come raccomandato dall'Organizzazione mondiale
della sanita', l'effettiva realizzazione da parte delle istituzioni
di progetti educativi nelle scuole di ogni ordine e grado,
finalizzati al rispetto delle persone tutte, all'accettazione e alla
valorizzazione di tutte le diversita', a partire da quella di genere;
f) monitorare l'effettiva applicazione da parte delle regioni del
Piano antiviolenza e delle linee guida nazionali per le aziende
sanitarie e ospedaliere in tema di soccorso e assistenza
socio-sanitaria alle vittime di violenza e ai loro parenti fino al
terzo grado vittime di violenza assistita;
g) monitorare l'effettiva destinazione alle strutture che si
occupano della violenza di genere delle risorse stanziate dal citato
decreto-legge n. 93 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 119 del 2013, e dalle leggi di stabilita' a partire da
quella per il 2011;
h) monitorare l'attivita' svolta dai centri antiviolenza operanti
sul territorio, quali interlocutori principali delle istituzioni
nella costruzione delle politiche di contrasto al fenomeno della
violenza maschile sulle donne, attingendo dall'esperienza da loro
acquisita in oltre trenta anni di attivita';
i) proporre interventi normativi e finanziari, anche attraverso
una revisione del Piano d'azione straordinario, per far si' che tutta
la rete dei centri antiviolenza e delle case rifugio presenti sul
territorio nazionale sia finanziata in modo certo, stabile e costante
nel tempo, in modo da scongiurarne rischio di chiusura e consentire
l'organizzazione di percorsi strutturati per far riemergere le donne
dalla spirale delle violenze;
l) proporre soluzioni di carattere legislativo e amministrativo
al fine di realizzare la piu' adeguata prevenzione e il piu' efficace
contrasto del femminicidio e, piu' in generale, di ogni forma di
violenza di genere, nonche' di tutelare le vittime delle violenze e
gli eventuali minori coinvolti;
m) ipotizzare l'approvazione di testi unici in materia,
riepilogativi degli assetti normativi dei vari settori di interesse,
potendo derivare da tale invocata soluzione unitaria un miglioramento
della coerenza e completezza della regolamentazione.
2. La Commissione svolge i compiti di cui al comma 1 avvalendosi
preliminarmente del lavoro istruttorio e della relazione finale della
Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonche' su
ogni forma di violenza di genere, istituita dal Senato della
Repubblica con delibera del 18 gennaio 2017.