Art. 2 Compiti 1. La Commissione ha il compito di: a) svolgere indagini sulle reali dimensioni, condizioni, qualita' e cause del femminicidio, inteso come uccisione di una donna, basata sul genere, e, piu' in generale, di ogni forma di violenza di genere; b) monitorare la concreta attuazione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011 e ratificata ai sensi della legge 27 giugno 2013, n. 77, e di ogni altro accordo sovranazionale e internazionale in materia, nonche' della legislazione nazionale ispirata agli stessi principi, con particolare riguardo al decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119; c) accertare le possibili incongruita' e carenze della normativa vigente rispetto al fine di tutelare la vittima della violenza e gli eventuali minori coinvolti; verificare altresi' la possibilita' di una rivisitazione sotto il profilo penale della fattispecie riferita alle molestie sessuali, con particolare riferimento a quelle perpetrate in luoghi di lavoro; d) accertare il livello di attenzione e la capacita' d'intervento delle autorita' e delle pubbliche amministrazioni, centrali e periferiche, competenti a svolgere attivita' di prevenzione e di assistenza; e) verificare, come raccomandato dall'Organizzazione mondiale della sanita', l'effettiva realizzazione da parte delle istituzioni di progetti educativi nelle scuole di ogni ordine e grado, finalizzati al rispetto delle persone tutte, all'accettazione e alla valorizzazione di tutte le diversita', a partire da quella di genere; f) monitorare l'effettiva applicazione da parte delle regioni del Piano antiviolenza e delle linee guida nazionali per le aziende sanitarie e ospedaliere in tema di soccorso e assistenza socio-sanitaria alle vittime di violenza e ai loro parenti fino al terzo grado vittime di violenza assistita; g) monitorare l'effettiva destinazione alle strutture che si occupano della violenza di genere delle risorse stanziate dal citato decreto-legge n. 93 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 119 del 2013, e dalle leggi di stabilita' a partire da quella per il 2011; h) monitorare l'attivita' svolta dai centri antiviolenza operanti sul territorio, quali interlocutori principali delle istituzioni nella costruzione delle politiche di contrasto al fenomeno della violenza maschile sulle donne, attingendo dall'esperienza da loro acquisita in oltre trenta anni di attivita'; i) proporre interventi normativi e finanziari, anche attraverso una revisione del Piano d'azione straordinario, per far si' che tutta la rete dei centri antiviolenza e delle case rifugio presenti sul territorio nazionale sia finanziata in modo certo, stabile e costante nel tempo, in modo da scongiurarne rischio di chiusura e consentire l'organizzazione di percorsi strutturati per far riemergere le donne dalla spirale delle violenze; l) proporre soluzioni di carattere legislativo e amministrativo al fine di realizzare la piu' adeguata prevenzione e il piu' efficace contrasto del femminicidio e, piu' in generale, di ogni forma di violenza di genere, nonche' di tutelare le vittime delle violenze e gli eventuali minori coinvolti; m) ipotizzare l'approvazione di testi unici in materia, riepilogativi degli assetti normativi dei vari settori di interesse, potendo derivare da tale invocata soluzione unitaria un miglioramento della coerenza e completezza della regolamentazione. 2. La Commissione svolge i compiti di cui al comma 1 avvalendosi preliminarmente del lavoro istruttorio e della relazione finale della Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonche' su ogni forma di violenza di genere, istituita dal Senato della Repubblica con delibera del 18 gennaio 2017.