Art. 3 
 
                       Poteri e funzionamento 
 
  1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi
poteri e con le stesse  limitazioni  dell'autorita'  giudiziaria.  La
Commissione non puo' adottare provvedimenti attinenti alla liberta' e
alla segretezza  della  corrispondenza  e  di  ogni  altra  forma  di
comunicazione,  nonche'  alla   liberta'   personale,   fatto   salvo
l'accompagnamento  coattivo  di  cui  all'art.  133  del  codice   di
procedura penale. 
  2. La Commissione puo' richiedere agli organi e agli  uffici  della
pubblica amministrazione  copie  di  atti  e  di  documenti  da  essi
custoditi,  prodotti  o  comunque  acquisiti  in  materie   attinenti
all'inchiesta. 
  3.  La  Commissione  puo'  richiedere,  nelle   materie   attinenti
all'inchiesta, copie di atti e di documenti riguardanti  procedimenti
e inchieste in corso presso l'autorita' giudiziaria  o  altri  organi
inquirenti, nonche' copie di atti e di documenti relativi a  indagini
e inchieste parlamentari. 
  4. Sulle richieste  di  cui  al  comma  3  l'autorita'  giudiziaria
provvede ai sensi dell'articolo 117 del codice di procedura penale. 
  5. La Commissione mantiene il segreto fino a quando gli  atti  e  i
documenti trasmessi in copia ai sensi del comma  3  sono  coperti  da
segreto nei termini indicati dai soggetti che li hanno trasmessi. 
  6. La Commissione stabilisce quali  atti  e  documenti  non  devono
essere divulgati, anche in relazione a esigenze  attinenti  ad  altre
istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere  coperti
dal segreto gli atti, le testimonianze  e  i  documenti  attinenti  a
procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari fino al
termine delle stesse. 
  7. Per il segreto d'ufficio, professionale e bancario si  applicano
le  norme  vigenti  in  materia  sempre  opponibile  il  segreto  tra
difensore e parte processuale nell'ambito del mandato. 
  8. Per segreto di Stato si applica quanto previsto  dalla  legge  3
agosto 2007, n. 124. 
  9. La Commissione puo' organizzare i propri lavori  tramite  uno  o
piu' gruppi di lavoro, disciplinati dal regolamento di cui all'  art.
6, comma 1. 
  10. La Commissione termina i propri lavori con la presentazione  di
una relazione finale nella  quale  illustra  l'attivita'  svolta,  le
conclusioni di  sintesi  e  le  proposte,  in  conformita'  a  quanto
stabilito dagli articoli 1 e 2. 
  11. Possono essere presentate e discusse Commissione  relazioni  di
minoranza.