Art. 3
Poteri e funzionamento
1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi
poteri e con le stesse limitazioni dell'autorita' giudiziaria. La
Commissione non puo' adottare provvedimenti attinenti alla liberta' e
alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di
comunicazione, nonche' alla liberta' personale, fatto salvo
l'accompagnamento coattivo di cui all'art. 133 del codice di
procedura penale.
2. La Commissione puo' richiedere agli organi e agli uffici della
pubblica amministrazione copie di atti e di documenti da essi
custoditi, prodotti o comunque acquisiti in materie attinenti
all'inchiesta.
3. La Commissione puo' richiedere, nelle materie attinenti
all'inchiesta, copie di atti e di documenti riguardanti procedimenti
e inchieste in corso presso l'autorita' giudiziaria o altri organi
inquirenti, nonche' copie di atti e di documenti relativi a indagini
e inchieste parlamentari.
4. Sulle richieste di cui al comma 3 l'autorita' giudiziaria
provvede ai sensi dell'articolo 117 del codice di procedura penale.
5. La Commissione mantiene il segreto fino a quando gli atti e i
documenti trasmessi in copia ai sensi del comma 3 sono coperti da
segreto nei termini indicati dai soggetti che li hanno trasmessi.
6. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono
essere divulgati, anche in relazione a esigenze attinenti ad altre
istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti
dal segreto gli atti, le testimonianze e i documenti attinenti a
procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari fino al
termine delle stesse.
7. Per il segreto d'ufficio, professionale e bancario si applicano
le norme vigenti in materia sempre opponibile il segreto tra
difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.
8. Per segreto di Stato si applica quanto previsto dalla legge 3
agosto 2007, n. 124.
9. La Commissione puo' organizzare i propri lavori tramite uno o
piu' gruppi di lavoro, disciplinati dal regolamento di cui all' art.
6, comma 1.
10. La Commissione termina i propri lavori con la presentazione di
una relazione finale nella quale illustra l'attivita' svolta, le
conclusioni di sintesi e le proposte, in conformita' a quanto
stabilito dagli articoli 1 e 2.
11. Possono essere presentate e discusse Commissione relazioni di
minoranza.