Art. 4
Composizione
1. La Commissione e' composta da venti senatori, nominati dal
Presidente del Senato, in proporzione al numero dei componenti dei
gruppi parlamentari, assicurando la presenza di un rappresentante per
ciascun gruppo e favorendo comunque l'equilibrata rappresentanza di
senatrici e senatori.
2. Il Presidente del Senato, entro dieci giorni dalla nomina dei
componenti, convoca la Commissione per la costituzione dell'ufficio
di presidenza.
3. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due
vicepresidenti e da due segretari, e' eletto dai componenti della
Commissione a scrutinio segreto. Nell'elezione del presidente, se
nessun componente riporta la maggioranza assoluta dei voti, si
procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il
maggior numero di voti. In caso di parita' di voti e' proclamato
eletto o entra in ballottaggio il piu' anziano di eta'. Per
l'elezione dei due vicepresidenti e dei due segretari, ciascun
componente della Commissione scrive sulla scheda un solo nome. Sono
eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti e, in caso
di parita', il piu' anziano di eta'.