Art. 5 
 
                         Obbligo del segreto 
 
  1. I componenti della Commissione, il personale addetto alla stessa
e ogni altra persona che collabora con  la  Commissione  o  compie  o
concorre a compiere atti di inchiesta oppure ne  viene  a  conoscenza
per ragioni d'ufficio o di servizio sono  obbligati  al  segreto  per
tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'art. 3.