Art. 5
Obbligo del segreto
1. I componenti della Commissione, il personale addetto alla stessa
e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o
concorre a compiere atti di inchiesta oppure ne viene a conoscenza
per ragioni d'ufficio o di servizio sono obbligati al segreto per
tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'art. 3.