Art. 10 
 
       Oneri informativi a carico dell'organismo di controllo 
 
  1. L'organismo di controllo comunica all'operatore  interessato  la
non conformita' rilevata nel  corso  delle  verifiche,  entro  cinque
giorni dalla relativa deliberazione del Comitato di certificazione. 
  2. Le comunicazioni di non  conformita'  sono  redatte  secondo  il
modello di cui all'allegato 4 del decreto e  devono  dettagliatamente
indicare il trattamento, l'azione correttiva, i termini entro i quali
e' verificata e le modalita' di risoluzione della stessa, la facolta'
per l'operatore di presentare ricorso avverso  la  deliberazione  del
Comitato di certificazione, nonche' il termine di presentazione,  che
non puo' essere fissato oltre il  trentesimo  giorno  dalla  notifica
all'operatore della non conformita'. 
  3.  L'organismo  di  controllo  comunica  all'ufficio  territoriale
competente le  non  conformita'  gravi  deliberate  dal  Comitato  di
certificazione, entro venti giorni lavorativi dalla verifica. In tali
casi,  l'organismo  di  controllo  deve   tempestivamente   informare
l'ufficio   territoriale   competente   del   ricorso   eventualmente
presentato dal soggetto interessato e, in seguito, del suo esito,  ai
sensi dell'art. 79 della legge. 
  4. L'ufficio territoriale  informa  sollecitamente  l'organismo  di
controllo dei provvedimenti adottati in esito alle  comunicazioni  di
cui al comma 3. 
  5. Le  non  conformita'  lievi,  avverso  le  quali  non  e'  stato
presentato ricorso ovvero in caso di rigetto del ricorso  presentato,
che non sono state risolte  nelle  modalita'  e  nei  tempi  indicati
dall'organismo  di  controllo,   diventano   gravi   a   seguito   di
deliberazione del Comitato di certificazione. 
  6. L'organismo di controllo comunica mensilmente all'ICQRF  le  non
conformita' lievi diventate definitive per assenza di ricorso  o  per
rigetto del ricorso nonche' i dati relativi alle verifiche  a  carico
di operatori con esito positivo. 
  7. L'organismo di controllo comunica al soggetto interessato e alla
Regione e Provincia Autonoma  competente  qualsiasi  non  conformita'
riconducibile  al  vigneto  e  al  mancato  aggiornamento  dei   dati
contenuti nello schedario viticolo. Le Regioni  e  PP.AA.,  entro  la
data di rivendicazione  delle  produzioni  ottenute  sulle  superfici
oggetto  delle  non  conformita',  verificano  l'aggiornamento  e  la
validita'  del  dato  relativo  alle  superfici  vitate  operato  dal
soggetto interessato, tenuto conto anche delle informazioni contenute
nelle comunicazioni di  non  conformita'.  Le  comunicazioni  di  non
conformita' effettuate entro il 31 luglio di ogni anno hanno  effetto
per la compagna in corso, quelle effettuate dopo il 31 luglio di ogni
anno hanno effetto per la campagna successiva, ai sensi dell'art.  8,
comma 8, della legge. 
  8.  Gli  eventuali  disallineamenti,  che  non  costituiscono   una
violazione del  disciplinare  di  produzione,  sono  comunicati  alle
Regioni e PP.AA., ai sensi dell'art.  8,  comma  8,  della  legge,  e
all'interessato. 
  9. All'organismo di controllo e' fornito  l'accesso  telematico  ai
servizi SIAN per la consultazione e  l'acquisizione  dello  schedario
viticolo, delle dichiarazioni di vendemmia  e  di  produzione,  delle
dichiarazioni di giacenza dei vini, del registro  telematico  nonche'
per l'inserimento dei dati nella BdV. 
  10. L'organismo di controllo deve fornire al Consorzio  di  tutela,
di cui all'art. 41,  comma  1,  della  legge  i  dati  relativi  alla
quantita' di prodotto a DO e IG (uva rivendicata, vino rivendicato  e
vino imbottigliato) ottenuto nella campagna vendemmiate dai soci  del
Consorzio medesimo. I medesimi Consorzi devono richiedere  tali  dati
comunicando annualmente l'elenco dci soci. 
  11. L'organismo di controllo deve fornire al Consorzio  di  tutela,
di cui all'art. 41,  comma  4,  della  legge  i  dati  relativi  alla
quantita' di prodotto DO e IG (uva rivendicata,  vino  rivendicato  e
vino   effettivamente   imbottigliato)   ottenuto   nella    campagna
vendemmiale precedente a carico  di  tutti  i  soggetti  immessi  nel
sistema di controllo della DO e IG anche se non soci del Consorzio di
tutela. 
  12. Gli obblighi informativi posti  a  carico  degli  organismi  di
controllo sono  assolti  attraverso  il  caricamento  delle  relative
informazioni nella BdV. 
  13. L'organismo di controllo e' tenuto a  trasmettere  all'ICQRF  e
alle Regioni e PP.AA. competenti, entro il 1° marzo di ciascun  anno,
una relazione sulle criticita' riscontrate durante l'anno precedente,
nello svolgimento delle  attivita'  di  certificazione  e  controllo,
corredata dai dati previsti nell'allegato 5. 
  14. Gli enti detentori e gestori dei dati sono obbligati a metterli
a disposizione gratuitamente degli organismi di controllo.