Art. 10 Oneri informativi a carico dell'organismo di controllo 1. L'organismo di controllo comunica all'operatore interessato la non conformita' rilevata nel corso delle verifiche, entro cinque giorni dalla relativa deliberazione del Comitato di certificazione. 2. Le comunicazioni di non conformita' sono redatte secondo il modello di cui all'allegato 4 del decreto e devono dettagliatamente indicare il trattamento, l'azione correttiva, i termini entro i quali e' verificata e le modalita' di risoluzione della stessa, la facolta' per l'operatore di presentare ricorso avverso la deliberazione del Comitato di certificazione, nonche' il termine di presentazione, che non puo' essere fissato oltre il trentesimo giorno dalla notifica all'operatore della non conformita'. 3. L'organismo di controllo comunica all'ufficio territoriale competente le non conformita' gravi deliberate dal Comitato di certificazione, entro venti giorni lavorativi dalla verifica. In tali casi, l'organismo di controllo deve tempestivamente informare l'ufficio territoriale competente del ricorso eventualmente presentato dal soggetto interessato e, in seguito, del suo esito, ai sensi dell'art. 79 della legge. 4. L'ufficio territoriale informa sollecitamente l'organismo di controllo dei provvedimenti adottati in esito alle comunicazioni di cui al comma 3. 5. Le non conformita' lievi, avverso le quali non e' stato presentato ricorso ovvero in caso di rigetto del ricorso presentato, che non sono state risolte nelle modalita' e nei tempi indicati dall'organismo di controllo, diventano gravi a seguito di deliberazione del Comitato di certificazione. 6. L'organismo di controllo comunica mensilmente all'ICQRF le non conformita' lievi diventate definitive per assenza di ricorso o per rigetto del ricorso nonche' i dati relativi alle verifiche a carico di operatori con esito positivo. 7. L'organismo di controllo comunica al soggetto interessato e alla Regione e Provincia Autonoma competente qualsiasi non conformita' riconducibile al vigneto e al mancato aggiornamento dei dati contenuti nello schedario viticolo. Le Regioni e PP.AA., entro la data di rivendicazione delle produzioni ottenute sulle superfici oggetto delle non conformita', verificano l'aggiornamento e la validita' del dato relativo alle superfici vitate operato dal soggetto interessato, tenuto conto anche delle informazioni contenute nelle comunicazioni di non conformita'. Le comunicazioni di non conformita' effettuate entro il 31 luglio di ogni anno hanno effetto per la compagna in corso, quelle effettuate dopo il 31 luglio di ogni anno hanno effetto per la campagna successiva, ai sensi dell'art. 8, comma 8, della legge. 8. Gli eventuali disallineamenti, che non costituiscono una violazione del disciplinare di produzione, sono comunicati alle Regioni e PP.AA., ai sensi dell'art. 8, comma 8, della legge, e all'interessato. 9. All'organismo di controllo e' fornito l'accesso telematico ai servizi SIAN per la consultazione e l'acquisizione dello schedario viticolo, delle dichiarazioni di vendemmia e di produzione, delle dichiarazioni di giacenza dei vini, del registro telematico nonche' per l'inserimento dei dati nella BdV. 10. L'organismo di controllo deve fornire al Consorzio di tutela, di cui all'art. 41, comma 1, della legge i dati relativi alla quantita' di prodotto a DO e IG (uva rivendicata, vino rivendicato e vino imbottigliato) ottenuto nella campagna vendemmiate dai soci del Consorzio medesimo. I medesimi Consorzi devono richiedere tali dati comunicando annualmente l'elenco dci soci. 11. L'organismo di controllo deve fornire al Consorzio di tutela, di cui all'art. 41, comma 4, della legge i dati relativi alla quantita' di prodotto DO e IG (uva rivendicata, vino rivendicato e vino effettivamente imbottigliato) ottenuto nella campagna vendemmiale precedente a carico di tutti i soggetti immessi nel sistema di controllo della DO e IG anche se non soci del Consorzio di tutela. 12. Gli obblighi informativi posti a carico degli organismi di controllo sono assolti attraverso il caricamento delle relative informazioni nella BdV. 13. L'organismo di controllo e' tenuto a trasmettere all'ICQRF e alle Regioni e PP.AA. competenti, entro il 1° marzo di ciascun anno, una relazione sulle criticita' riscontrate durante l'anno precedente, nello svolgimento delle attivita' di certificazione e controllo, corredata dai dati previsti nell'allegato 5. 14. Gli enti detentori e gestori dei dati sono obbligati a metterli a disposizione gratuitamente degli organismi di controllo.