Art. 11 Disposizioni finali 1. Il decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito istituzionale del Ministero. 2. Il decreto ministeriale 14 giugno 2012, n. 794, e' abrogato. 3. Dopo il primo anno di applicazione del presente decreto, le disposizioni in esso contenute possono essere modificate con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa comunicazione alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano. 4. Gli allegati al decreto possono essere modificati con decreto del capo dell'ICQRF, sentito il Comitato nazionale di Vigilanza MIPAAF - Regioni di cui al decreto ministeriale 16 febbraio 2012 citato in premessa. Roma, 2 agosto 2018 Il Ministro: Centinaio Registrato alla Corte dei conti il 2 ottobre 2018 Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 774