Art. 11 
 
                         Disposizioni finali 
 
  1.  Il  decreto  e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana e sul sito istituzionale del Ministero. 
  2. Il decreto ministeriale 14 giugno 2012, n. 794, e' abrogato. 
  3. Dopo il primo anno di  applicazione  del  presente  decreto,  le
disposizioni in esso contenute possono essere modificate con  decreto
del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali,  previa
comunicazione alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano. 
  4. Gli allegati al decreto possono essere  modificati  con  decreto
del capo dell'ICQRF,  sentito  il  Comitato  nazionale  di  Vigilanza
MIPAAF - Regioni di cui al  decreto  ministeriale  16  febbraio  2012
citato in premessa. 
 
    Roma, 2 agosto 2018 
 
                                               Il Ministro: Centinaio 

Registrato alla Corte dei conti il 2 ottobre 2018 
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