Art. 2 
 
                        Definizioni e termini 
 
  1. Ai fini del presente decreto, si intende per: 
    a) «Ministero» e «Ministro»: il Ministero  e  il  Ministro  delle
politiche agricole alimentari, forestali e del turismo; 
    b)  «ICQRF»:  il  Dipartimento  dell'Ispettorato  centrale  della
tutela   della   qualita'   e   repressione   frodi   dei    prodotti
agro-alimentari del Ministero; 
    c)  «ufficio  territoriale»  l'ufficio  territoriale   dell'ICQRF
competente per il luogo ove ha sede lo  stabilimento  o  il  deposito
dell'operatore obbligato o interessato; 
    d) «Regioni e PP.AA.»: le  Regioni  e  le  Province  autonome  di
Trento e di Bolzano; 
    e)  «categorie  di   operatori   della   filiera   vitivinicola»:
viticoltori,    vinificatori,     imbottigliatori,     etichettatori,
intermediari  e  altri  specifiche   categorie   di   operatori   non
classificabili tra le precedenti categorie, inseriti nel  sistema  di
controllo; 
    f) «DO», «DOP»,  «DOCG»  e  «DOC»:  le  sigle  utilizzate  per  i
prodotti vitivinicoli a denominazione di origine; 
    g) «IG», «IGP» e  «IGT»:  le  sigle  utilizzate  per  i  prodotti
vitivinicoli a indicazione geografica; 
    h) «SIAN»: il sistema  informativo  agricolo  nazionale,  di  cui
all'art. 15 della legge 4 giugno 1984, n. 194 e i Sistemi informativi
regionali, ove presenti; 
    i)  «organismo  di  controllo/organismi  di  controllo»:  persona
giuridica pubblica o privata a cui l'autorita' competente ha delegato
compiti di controllo, ai sensi dell'art. 2, comma 2,  punto  5),  del
regolamento (CE) n. 882/2004 c ss..mm.., e che operano come organismi
di certificazione dei prodotti secondo i criteri fissati nell'art.  5
di detto regolamento; 
    j) «fascicolo di controllo»: insieme  delle  informazioni  e  dei
documenti funzionali all'attivita' di controllo di cui dispongono gli
organismi di controllo, relativi a ogni operatore immesso nel sistema
di controllo e alle attivita' di tale operatore; 
    k) «vigilanza»: complesso delle attivita'  svolte  dall'autorita'
competente,  attraverso  l'organizzazione  di  audit   o   ispezioni,
finalizzate a verificare che non sussistano carenze  di  requisiti  e
carenze dell'organismo di  controllo  nell'espletamento  dei  compiti
delegati e che per la risoluzione di tali carenze, ove  rilevate,  lo
stesso abbia adottato correttivi appropriati e tempestivi; 
    l) «BdV»: l'acronimo di Banca dati Vigilanza istituita  ai  sensi
decreto ministeriale del 16 febbraio 2012 recante  Sistema  nazionale
di  vigilanza  sulle  strutture  autorizzate   al   controllo   delle
produzioni agroalimentari regolamentate; 
    m) «schedario viticolo»: lo strumento previsto dall'art. 145  del
regolamento (UE) n. 1308/2013 e  dal  regolamento  delegato  (UE)  n.
2018/273 della Commissione dell'11 dicembre  2017,  parte  integrante
del SIAN nonche' del Sistema integrato di gestione e controllo (SIGC)
e  dotato  di  un  sistema  di  identificazione   geografica   (GIS),
contenente informazioni aggiornate sul potenziale produttivo; 
    n)  «registro  telematico»:  il  registro  tenuto  con  modalita'
telematiche, ai  sensi  del  decreto  del  Ministro  delle  politiche
agricole alimentari e forestali 20 marzo 2015, n. 293 nel quale,  per
ogni  stabilimento  e  deposito  dell'  impresa,  sono  indicate   le
operazioni relative ai prodotti vitivinicoli; 
    o) «imbottigliamento»: la definizione riportata all'art.  56  del
regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione del 14 luglio 2009; 
    p) «operazioni di etichettatura»: apposizione sui  prodotti  gia'
imbottigliati delle informazioni sui recipienti; 
    q) «R.U.C.I.»: Registro unico  dei  controlli  ispettivi  di  cui
all'art.  1,  commi  1  e  2,  del  decreto-legge  n.  91  del  2014,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 116 del 2014, e di  cui
al decreto interministeriale del 20 luglio 2015.