Art. 3 Sistema di controllo 1. Il Ministero e' l'autorita' competente per l'organizzazione dei controlli ufficiali nel settore dei vini a DO e IG. 2. Il Ministero delega i compiti di controllo ad uno o piu' organismi di controllo ed e', altresi', l'autorita' responsabile della vigilanza sugli organismi di controllo, ai sensi dell'art. 64, commi 1, 2 e 17, della legge. 3. Il Ministero esercita i compiti di cui ai commi 1 e 2 attraverso l'ICQRF. 4. La verifica annuale del rispetto del disciplinare nel corso della produzione e durante o dopo il condizionamento del vino e' effettuata da organismi di controllo iscritti nell' «Elenco degli organismi di controllo per le denominazioni di origine protetta (DOP) e le indicazioni geografiche protette (IGP) del settore vitivinicolo», di cui all'art. 64, comma 3, della legge. 5. La scelta dell'organismo di controllo e' effettuata secondo le modalita' stabilite nell'art. 64, commi 12, 13 e 14 della legge e dell'art. 4 del decreto. 6. Gli organismi di controllo possono svolgere la loro attivita' per una o piu' produzioni riconosciute, ai sensi della vigente normativa dell'Unione europea. 7. Ogni produzione riconosciuta, comprese le eventuali sottozone e tipologie previste dal disciplinare di produzione, e' soggetta al controllo di un solo organismo di controllo, salvo il caso di cui all'art. 64, comma 14, ultimo periodo.