Art. 3 
 
                        Sistema di controllo 
 
  1. Il Ministero e' l'autorita' competente per l'organizzazione  dei
controlli ufficiali nel settore dei vini a DO e IG. 
  2. Il Ministero delega  i  compiti  di  controllo  ad  uno  o  piu'
organismi di controllo  ed  e',  altresi',  l'autorita'  responsabile
della vigilanza sugli organismi di controllo, ai sensi dell'art.  64,
commi 1, 2 e 17, della legge. 
  3. Il Ministero esercita i compiti di cui ai commi 1 e 2 attraverso
l'ICQRF. 
  4. La verifica annuale del  rispetto  del  disciplinare  nel  corso
della produzione e durante o dopo  il  condizionamento  del  vino  e'
effettuata da organismi di controllo  iscritti  nell'  «Elenco  degli
organismi di controllo per le denominazioni di origine protetta (DOP)
e   le   indicazioni   geografiche   protette   (IGP)   del   settore
vitivinicolo», di cui all'art. 64, comma 3, della legge. 
  5. La scelta dell'organismo di controllo e' effettuata  secondo  le
modalita' stabilite nell'art. 64, commi 12, 13 e  14  della  legge  e
dell'art. 4 del decreto. 
  6. Gli organismi di controllo possono svolgere  la  loro  attivita'
per una o  piu'  produzioni  riconosciute,  ai  sensi  della  vigente
normativa dell'Unione europea. 
  7. Ogni produzione riconosciuta, comprese le eventuali sottozone  e
tipologie previste dal disciplinare di  produzione,  e'  soggetta  al
controllo di un solo organismo di controllo, salvo  il  caso  di  cui
all'art. 64, comma 14, ultimo periodo.