Art. 4 
 
                 Scelta dell'organismo di controllo 
 
  1. La scelta dell'organismo di controllo e' effettuata, tra  quelli
iscritti nell'elenco di cui all'art. 64, comma 4,  della  legge,  dai
soggetti   proponenti   le   registrazioni,   contestualmente    alla
presentazione dell'istanza di riconoscimento della DO o della  IG  e,
per le denominazioni o indicazioni gia' riconosciute, dai Consorzi di
tutela incaricati dal Ministero. 
  2. In assenza dei Consorzi di tutela, le Regioni  e  PP.AA.,  nelle
cui aree geografiche ricadono le produzioni  delle  uve  e  del  vino
rivendicati, sentite le organizzazioni rappresentative della  filiera
vitivinicola,  indicano  al  Ministero,  per  ciascuna   DO   e   IG,
l'organismo di controllo  tra  quelli  iscritti  nell'elenco  di  cui
all'art.  64,  comma  4,  della  legge.  Nel  caso  di  denominazioni
interregionali e nel caso di mancato accordo, la scelta e' effettuata
dalla Regione o dalla Provincia Autonoma nel cui territorio ricade la
maggiore produzione di uve e di  vino  rivendicati,  con  riferimento
alla media dell'ultimo biennio. 
  3. I soggetti di cui ai commi 1 e 2  comunicano  all'ICQRF,  almeno
sessanta giorni prima della scadenza dell'autorizzazione, l'organismo
di controllo scelto per la singola DO o IG.