Art. 4 Scelta dell'organismo di controllo 1. La scelta dell'organismo di controllo e' effettuata, tra quelli iscritti nell'elenco di cui all'art. 64, comma 4, della legge, dai soggetti proponenti le registrazioni, contestualmente alla presentazione dell'istanza di riconoscimento della DO o della IG e, per le denominazioni o indicazioni gia' riconosciute, dai Consorzi di tutela incaricati dal Ministero. 2. In assenza dei Consorzi di tutela, le Regioni e PP.AA., nelle cui aree geografiche ricadono le produzioni delle uve e del vino rivendicati, sentite le organizzazioni rappresentative della filiera vitivinicola, indicano al Ministero, per ciascuna DO e IG, l'organismo di controllo tra quelli iscritti nell'elenco di cui all'art. 64, comma 4, della legge. Nel caso di denominazioni interregionali e nel caso di mancato accordo, la scelta e' effettuata dalla Regione o dalla Provincia Autonoma nel cui territorio ricade la maggiore produzione di uve e di vino rivendicati, con riferimento alla media dell'ultimo biennio. 3. I soggetti di cui ai commi 1 e 2 comunicano all'ICQRF, almeno sessanta giorni prima della scadenza dell'autorizzazione, l'organismo di controllo scelto per la singola DO o IG.