Art. 5 Iscrizione nell'elenco, autorizzazione, revoca e sospensione degli organismi di controllo 1. L'organismo di controllo che intende proporsi per il controllo delle denominazioni di origine o delle indicazioni geografiche, presenta apposita istanza al Ministero, ai sensi dell'art. 64, comma 3, della legge, unitamente alla documentazione indicata nell' allegato 1 e redatta secondo le istruzioni ivi previste. 2. L'organismo di controllo scelto per il controllo della specifica DO o IG presenta all'ICQRF, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione sul sito internet del Ministero del documento unico e del disciplinare di produzione, un'istanza di autorizzazione, unitamente al certificato di accreditamento aggiornato, se organismo di controllo privato, alla procedura di controllo e certificazione aggiornata, se organismo di controllo pubblico, al piano di controllo e al tariffario, per ciascuna DO e IG per la quale e' richiesta l'autorizzazione. 3. Il piano di controllo si compone di una parte generale, facente esplicito riferimento alle disposizioni di cui all'allegato 2, e di un'eventuale parte speciale contenente disposizioni specifiche di controllo rese necessarie dal disciplinare di produzione di ciascuna DO/IG ovvero dalla scelta di effettuare controlli analitici e organolettici a campione per le DO con produzione annuale certificata inferiore a 10.000 hl, ai sensi dell'art. 65, comma 5, lettera b) della legge. 4. Il tariffario e' redatto secondo i criteri previsti dall'allegato 3. 5. Il provvedimento di autorizzazione contiene la descrizione dei compiti che l'organismo di controllo puo' espletare e delle condizioni alle quali puo' svolgerli. L'autorizzazione e' rilasciata dall'ICQRF entro sessanta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. 6. L'autorizzazione ha durata triennale ed e' rinnovabile a seguito di conferma della scelta effettuata ai sensi dell'art. 64, commi 12, 13 e 14, della legge. In caso di riconoscimento di nuove DO o IG, la relativa autorizzazione all'organismo di controllo avra' la medesima scadenza delle autorizzazioni gia' rilasciate per il triennio in corso. 7. La documentazione di cui all'art. 64, comma 5, della legge e' approvata con apposito provvedimento in caso di modifica della stessa nel corso del triennio di validita' dell'autorizzazione a seguito di presentazione di istanza motivata, dimostrando la preventiva comunicazione al Consorzio di tutela riconosciuto o alla Regioni e PP.AA. competenti. 8. Ai sensi dell'art. 64, comma 7, l'autorizzazione puo' essere sospesa in caso di: a) mancato rispetto delle percentuali di controllo stabilite nel piano di controllo; b) mancato rispetto delle procedure di controllo e certificazione; c) inadempimento delle prescrizioni impartite dall'autorita' competente; d) carenze generalizzate nel sistema dei controlli che possono compromettere l'affidabilita' e l'efficacia del sistema e dell'organismo di controllo stesso; e) adozione di comportamenti discriminatori nei confronti degli operatori assoggettati al controllo. 9. La sospensione, a seconda della gravita' dei casi, puo' avere una durata da tre a sei mesi. Al termine del periodo, l'organismo di controllo deve provare di aver risolto le criticita' rilevate. L'organismo di controllo, durante il periodo di sospensione, e' sottoposto, in ogni caso, ad attivita' di vigilanza da parte dell'ICQRF. 10. L'autorizzazione di cui al comma 5 e' revocata in caso di: a) perdita dell'accreditamento, se organismo privato; b) tre provvedimenti di sospensione, ovvero un periodo di sospensione complessivamente superiore a nove mesi nel triennio di durata dell'autorizzazione. 11. La revoca e' immediata nel caso di perdita dell'accreditamento. L'organismo di controllo, tuttavia, continua a svolgere l'attivita' di controllo fino a sostituzione. Nelle altre ipotesi, la revoca dell'autorizzazione decorre dalla data di scadenza della stessa e comporta l'impossibilita' di rinnovo dell'autorizzazione al controllo per la denominazione in questione. 12. In caso di revoca immediata, i soggetti legittimati di cui all'art. 64, commi 12, 13 e 14, comunicano, nel termine di venti giorni, la scelta del nuovo organismo di controllo. 13. La revoca e la sospensione dell'autorizzazione possono riguardare anche una singola produzione riconosciuta ovvero una singola sede operativa dell'organismo di controllo. 14. Prima della scadenza del triennio, i soggetti legittimati, ai sensi dell'art. 64, commi 12, 13 e 14 della legge, possono, a seguito di provvedimenti di sospensione o a seguito di ordinanza ingiunzione emessa per gli illeciti di cui all'art. 80 della legge, scegliere un altro organismo di controllo tra quelli iscritti nell'elenco di cui all'art. 64, comma 4, della legge. La nuova scelta deve essere comunicata all'ICQRF per l'apertura del nuovo procedimento di autorizzazione. 15. L'ICQRF comunica ai soggetti legittimati di cui all'art. 64, commi 12, 13 e 14 i provvedimenti rilevanti ai fini dei commi 8 e 11. 16. L'ICQRF pubblica, sul sito internet del Ministero, i piani di controllo e i tariffari approvati e cura la tenuta dell'elenco di cui all'art. 64, comma 4 della legge. 17. Gli organismi di controllo sono cancellati dall'elenco di cui all'art. 64, comma 4, in caso di revoca e se, al termine del quarto anno di iscrizione nello stesso, non sono stati scelti per effettuare il controllo di alcuna DO o IG. In caso di revoca, la nuova iscrizione nell'elenco puo' essere richiesto solo dopo che siano trascorsi quattro anni dalla cancellazione. 18. L'organismo di controllo autorizzato per la specifica DO o IG puo' avvalersi, delle strutture e del personale di altri soggetti iscritti nell'elenco di cui all'art. 64, comma 4, della legge. In tal caso le relative attivita' devono essere svolte conformemente a quanto disposto dalla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012, sulla base di una convenzione. L'organismo di controllo autorizzato e' responsabile delle attivita' affidate ad altro organismo di controllo. Le attivita' di certificazione non possono essere affidate a terzi.