Art. 5 
 
Iscrizione nell'elenco, autorizzazione, revoca  e  sospensione  degli
                       organismi di controllo 
 
  1. L'organismo di controllo che intende proporsi per  il  controllo
delle denominazioni  di  origine  o  delle  indicazioni  geografiche,
presenta apposita istanza al Ministero, ai sensi dell'art. 64,  comma
3,  della  legge,  unitamente  alla  documentazione  indicata   nell'
allegato 1 e redatta secondo le istruzioni ivi previste. 
  2. L'organismo di controllo scelto per il controllo della specifica
DO o IG  presenta  all'ICQRF,  entro  trenta  giorni  dalla  data  di
pubblicazione sul sito internet del Ministero del documento  unico  e
del  disciplinare  di  produzione,  un'istanza   di   autorizzazione,
unitamente al certificato di accreditamento aggiornato, se  organismo
di controllo privato, alla procedura di  controllo  e  certificazione
aggiornata, se organismo di controllo pubblico, al piano di controllo
e al tariffario, per ciascuna DO e  IG  per  la  quale  e'  richiesta
l'autorizzazione. 
  3. Il piano di controllo si compone di una parte generale,  facente
esplicito riferimento alle disposizioni di cui all'allegato 2,  e  di
un'eventuale parte speciale  contenente  disposizioni  specifiche  di
controllo rese necessarie dal disciplinare di produzione di  ciascuna
DO/IG  ovvero  dalla  scelta  di  effettuare  controlli  analitici  e
organolettici a campione per le DO con produzione annuale certificata
inferiore a 10.000 hl, ai sensi dell'art. 65,  comma  5,  lettera  b)
della legge. 
  4.  Il  tariffario  e'   redatto   secondo   i   criteri   previsti
dall'allegato 3. 
  5. Il provvedimento di autorizzazione contiene la  descrizione  dei
compiti  che  l'organismo  di  controllo  puo'  espletare   e   delle
condizioni alle quali puo' svolgerli. L'autorizzazione e'  rilasciata
dall'ICQRF  entro  sessanta  giorni   dalla   data   di   ricevimento
dell'istanza. 
  6. L'autorizzazione ha durata triennale ed e' rinnovabile a seguito
di conferma della scelta effettuata ai sensi dell'art. 64, commi  12,
13 e 14, della legge. In caso di riconoscimento di nuove DO o IG,  la
relativa autorizzazione all'organismo di controllo avra' la  medesima
scadenza delle autorizzazioni gia'  rilasciate  per  il  triennio  in
corso. 
  7. La documentazione di cui all'art. 64, comma 5,  della  legge  e'
approvata con apposito provvedimento in caso di modifica della stessa
nel corso del triennio di validita' dell'autorizzazione a seguito  di
presentazione  di  istanza  motivata,   dimostrando   la   preventiva
comunicazione al Consorzio di tutela riconosciuto o  alla  Regioni  e
PP.AA. competenti. 
  8. Ai sensi dell'art. 64, comma  7,  l'autorizzazione  puo'  essere
sospesa in caso di: 
    a) mancato rispetto delle percentuali di controllo stabilite  nel
piano di controllo; 
    b)   mancato   rispetto   delle   procedure   di   controllo    e
certificazione; 
    c)  inadempimento  delle  prescrizioni  impartite  dall'autorita'
competente; 
    d) carenze generalizzate nel sistema dei  controlli  che  possono
compromettere   l'affidabilita'   e   l'efficacia   del   sistema   e
dell'organismo di controllo stesso; 
    e) adozione di comportamenti discriminatori nei  confronti  degli
operatori assoggettati al controllo. 
  9. La sospensione, a seconda della gravita' dei  casi,  puo'  avere
una durata da tre a sei mesi. Al termine del periodo, l'organismo  di
controllo deve  provare  di  aver  risolto  le  criticita'  rilevate.
L'organismo di controllo,  durante  il  periodo  di  sospensione,  e'
sottoposto,  in  ogni  caso,  ad  attivita'  di  vigilanza  da  parte
dell'ICQRF. 
  10. L'autorizzazione di cui al comma 5 e' revocata in caso di: 
    a) perdita dell'accreditamento, se organismo privato; 
    b)  tre  provvedimenti  di  sospensione,  ovvero  un  periodo  di
sospensione complessivamente superiore a nove mesi  nel  triennio  di
durata dell'autorizzazione. 
  11. La revoca e' immediata nel caso di perdita dell'accreditamento.
L'organismo di controllo, tuttavia, continua a  svolgere  l'attivita'
di controllo fino a sostituzione.  Nelle  altre  ipotesi,  la  revoca
dell'autorizzazione decorre dalla data di  scadenza  della  stessa  e
comporta l'impossibilita' di rinnovo dell'autorizzazione al controllo
per la denominazione in questione. 
  12. In caso di revoca immediata,  i  soggetti  legittimati  di  cui
all'art. 64, commi 12, 13 e 14,  comunicano,  nel  termine  di  venti
giorni, la scelta del nuovo organismo di controllo. 
  13.  La  revoca  e  la  sospensione   dell'autorizzazione   possono
riguardare anche  una  singola  produzione  riconosciuta  ovvero  una
singola sede operativa dell'organismo di controllo. 
  14. Prima della scadenza del triennio, i soggetti  legittimati,  ai
sensi dell'art. 64, commi 12, 13 e 14 della legge, possono, a seguito
di provvedimenti di sospensione o a seguito di ordinanza  ingiunzione
emessa per gli illeciti di cui all'art. 80 della legge, scegliere  un
altro organismo di controllo tra quelli iscritti nell'elenco  di  cui
all'art. 64, comma 4,  della  legge.  La  nuova  scelta  deve  essere
comunicata  all'ICQRF  per  l'apertura  del  nuovo  procedimento   di
autorizzazione. 
  15. L'ICQRF comunica ai soggetti legittimati di  cui  all'art.  64,
commi 12, 13 e 14 i provvedimenti rilevanti ai fini dei commi 8 e 11. 
  16. L'ICQRF pubblica, sul sito internet del Ministero, i  piani  di
controllo e i tariffari approvati e cura la tenuta dell'elenco di cui
all'art. 64, comma 4 della legge. 
  17. Gli organismi di controllo sono cancellati dall'elenco  di  cui
all'art. 64, comma 4, in caso di revoca e se, al termine  del  quarto
anno di iscrizione nello stesso, non sono stati scelti per effettuare
il controllo di  alcuna  DO  o  IG.  In  caso  di  revoca,  la  nuova
iscrizione nell'elenco puo' essere  richiesto  solo  dopo  che  siano
trascorsi quattro anni dalla cancellazione. 
  18. L'organismo di controllo autorizzato per la specifica DO  o  IG
puo' avvalersi, delle strutture e del  personale  di  altri  soggetti
iscritti nell'elenco di cui all'art. 64, comma 4, della legge. In tal
caso le relative  attivita'  devono  essere  svolte  conformemente  a
quanto disposto dalla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012, sulla base
di  una  convenzione.  L'organismo  di   controllo   autorizzato   e'
responsabile  delle  attivita'  affidate  ad   altro   organismo   di
controllo. Le attivita' di certificazione non possono essere affidate
a terzi.