Art. 6 
 
                Obblighi degli organismi di controllo 
 
  1. Gli  organismi  di  controllo  assicurano  per  l'intera  durata
dell'autorizzazione: 
    a)  la  verifica  dell'idoneita'  morale,  dell'imparzialita'   e
dell'assenza di conflitto di  interesse  dei  propri  rappresentanti,
degli  amministratori,  del  personale   addetto   all'attivita'   di
controllo e certificazione; prevedendo anche a tal  fine,  un  numero
dispari di componenti per gli organi  collegiali  che  deliberano  su
certificazione, non conformita' e ricorsi e per quest' ultimo che  lo
stesso sia indipendente dalla struttura gerarchica dell'organismo; 
    b) che i componenti degli organi collegiali non partecipino  alla
composizione di altri organi collegiali  dello  stesso  organismo  di
controllo, ad esclusione delle commissioni di degustazione; 
    c) che i componenti degli organi collegiali non partecipino  alla
composizione  di  altri  organi  collegiali  di  altri  organismi  di
controllo ad esclusione dei Comitati di salvaguardia; 
    d) che il ruolo di valutazione sia distinto dal ruolo di  riesame
e di decisione nell'organizzazione dell'organismo di controllo; 
    e)  l'adeguatezza  delle  strutture  e  delle  risorse  umane   e
strumentali rispetto ai compiti delegati; 
    f) l'impiego esclusivo di risorse umane dotate  di  esperienza  e
competenza specifica per i compiti e  i  ruoli  svolti  per  ciascuna
funzione del processo di controllo e certificazione; 
    g)  una  formazione  periodica  sui  processi  di   controllo   e
certificazione specifici; 
    h)  la  rotazione  del  personale  impiegato  nell'attivita'   di
controllo, compreso il personale addetto al  prelievo  dei  campioni,
prevedendo almeno che gli operatori non  possono  essere  controllati
dal medesimo ispettore per piu' di tre visite ispettive consecutive. 
  2. Gli organismi di controllo comunicano al Ministero le  modifiche
giuridiche    o     organizzative     intervenute     successivamente
all'autorizzazione. 
  3. Gli organismi di controllo non  svolgono  ne'  direttamente  ne'
indirettamente attivita' di consulenza e di servizi, ivi compreso  la
fornitura a titolo oneroso di applicativi informatici. 
  4. Il personale degli  organismi  di  controllo  nello  svolgimento
dell'attivita' di controllo e' incaricato di  pubblico  servizio,  ai
sensi dell'art. 358 del codice penale. 
  5.  Gli  organismi  di  controllo   utilizzano   esclusivamente   i
laboratori di analisi autorizzati dal Ministero. 
  6.  L'accertamento  di  non  conformita'  comporta   l'applicazione
puntuale del livello di gravita' e del trattamento previsto dal piano
di controllo autorizzato. 
  7. In caso di subentro, nel corso  dell'anno,  da  parte  di  altro
organismo nell'attivita' di controllo e  certificazione,  a  ciascuno
degli organismi spetta la parte dei proventi delle tariffe  approvate
relativa al  servizio  effettivamente  svolto  fino  al  momento  del
subentro. 
  8. Nell'esercizio dell'attivita' di  controllo,  gli  organismi  di
controllo hanno, inoltre, l'obbligo di: 
    a) comunicare all'ICQRF e, per gli aspetti  di  competenza,  alle
Regioni  e  PP.AA.,  territorialmente  competenti,  i  risultati  dei
controlli effettuati in modo regolare e ogniqualvolta sia richiesto; 
    b)  deliberare,  entro  quindici  giorni   lavorativi,   la   non
conformita' rilevata nel corso delle verifiche; 
    c) di decidere i ricorsi entro trenta giorni dalla presentazione; 
    d) trasferire i fascicoli di controllo all'organismo di controllo
subentrante entro trenta giorni dalla pubblicazione del provvedimento
di autorizzazione e concludere le attivita' di controllo in corso; 
    e)  adempiere  alle  richieste  e  prescrizioni  impartite  dalle
autorita' di cui all'art. 3.