Art. 6 Obblighi degli organismi di controllo 1. Gli organismi di controllo assicurano per l'intera durata dell'autorizzazione: a) la verifica dell'idoneita' morale, dell'imparzialita' e dell'assenza di conflitto di interesse dei propri rappresentanti, degli amministratori, del personale addetto all'attivita' di controllo e certificazione; prevedendo anche a tal fine, un numero dispari di componenti per gli organi collegiali che deliberano su certificazione, non conformita' e ricorsi e per quest' ultimo che lo stesso sia indipendente dalla struttura gerarchica dell'organismo; b) che i componenti degli organi collegiali non partecipino alla composizione di altri organi collegiali dello stesso organismo di controllo, ad esclusione delle commissioni di degustazione; c) che i componenti degli organi collegiali non partecipino alla composizione di altri organi collegiali di altri organismi di controllo ad esclusione dei Comitati di salvaguardia; d) che il ruolo di valutazione sia distinto dal ruolo di riesame e di decisione nell'organizzazione dell'organismo di controllo; e) l'adeguatezza delle strutture e delle risorse umane e strumentali rispetto ai compiti delegati; f) l'impiego esclusivo di risorse umane dotate di esperienza e competenza specifica per i compiti e i ruoli svolti per ciascuna funzione del processo di controllo e certificazione; g) una formazione periodica sui processi di controllo e certificazione specifici; h) la rotazione del personale impiegato nell'attivita' di controllo, compreso il personale addetto al prelievo dei campioni, prevedendo almeno che gli operatori non possono essere controllati dal medesimo ispettore per piu' di tre visite ispettive consecutive. 2. Gli organismi di controllo comunicano al Ministero le modifiche giuridiche o organizzative intervenute successivamente all'autorizzazione. 3. Gli organismi di controllo non svolgono ne' direttamente ne' indirettamente attivita' di consulenza e di servizi, ivi compreso la fornitura a titolo oneroso di applicativi informatici. 4. Il personale degli organismi di controllo nello svolgimento dell'attivita' di controllo e' incaricato di pubblico servizio, ai sensi dell'art. 358 del codice penale. 5. Gli organismi di controllo utilizzano esclusivamente i laboratori di analisi autorizzati dal Ministero. 6. L'accertamento di non conformita' comporta l'applicazione puntuale del livello di gravita' e del trattamento previsto dal piano di controllo autorizzato. 7. In caso di subentro, nel corso dell'anno, da parte di altro organismo nell'attivita' di controllo e certificazione, a ciascuno degli organismi spetta la parte dei proventi delle tariffe approvate relativa al servizio effettivamente svolto fino al momento del subentro. 8. Nell'esercizio dell'attivita' di controllo, gli organismi di controllo hanno, inoltre, l'obbligo di: a) comunicare all'ICQRF e, per gli aspetti di competenza, alle Regioni e PP.AA., territorialmente competenti, i risultati dei controlli effettuati in modo regolare e ogniqualvolta sia richiesto; b) deliberare, entro quindici giorni lavorativi, la non conformita' rilevata nel corso delle verifiche; c) di decidere i ricorsi entro trenta giorni dalla presentazione; d) trasferire i fascicoli di controllo all'organismo di controllo subentrante entro trenta giorni dalla pubblicazione del provvedimento di autorizzazione e concludere le attivita' di controllo in corso; e) adempiere alle richieste e prescrizioni impartite dalle autorita' di cui all'art. 3.