Art. 7 I soggetti della filiera vitivinicola 1. L'attivita' di controllo e certificazione per i vini a DO e IG e' svolta dagli organismi di controllo su tutti i soggetti della filiera di produzione della singola DO o IG secondo i criteri e con le modalita' stabiliti nei rispettivi piani di controllo e nei tariffari approvati. 2. Ai sensi dell'art. 64, comma 16, della legge, tutti i soggetti di cui all'art. 2, comma 1, lettera e) partecipanti alla filiera di produzione della singola DO o IG sono automaticamente inseriti nel sistema di controllo al momento della rivendicazione della produzione tutelata e accettano le condizioni del servizio di controllo e certificazione. 3. La dichiarazione di vendemmia e di produzione vitivinicola costituiscono causa di inserimento nel sistema di controllo per la relativa produzione DO o IG. 4. Gli imbottigliatori e gli etichettatori, per l'inserimento nel sistema di controllo, inviano all'organismo di controllo autorizzato la comunicazione di imbottigliamento o di etichettatura. 5. L'organismo di controllo assoggetta al controllo anche gli imbottigliatori esteri ove previsto dal piano dei controlli della singola DO/IG. 6. Il piano dei controlli approvato e il prospetto tariffario, per le singole DO o IG, sono resi disponibili ai soggetti della filiera vitivinicola interessata anche attraverso la loro pubblicazione sul sito internet dell'organismo di controllo. 7. L'organismo di controllo deve tenere un elenco aggiornato dei soggetti iscritti.