Art. 7 
 
                I soggetti della filiera vitivinicola 
 
  1. L'attivita' di controllo e certificazione per i vini a DO  e  IG
e' svolta dagli organismi di controllo  su  tutti  i  soggetti  della
filiera di produzione della singola DO o IG secondo i criteri  e  con
le modalita' stabiliti  nei  rispettivi  piani  di  controllo  e  nei
tariffari approvati. 
  2. Ai sensi dell'art. 64, comma 16, della legge, tutti  i  soggetti
di cui all'art. 2, comma 1, lettera e) partecipanti alla  filiera  di
produzione della singola DO o IG sono  automaticamente  inseriti  nel
sistema di controllo al momento della rivendicazione della produzione
tutelata e accettano  le  condizioni  del  servizio  di  controllo  e
certificazione. 
  3. La dichiarazione  di  vendemmia  e  di  produzione  vitivinicola
costituiscono causa di inserimento nel sistema di  controllo  per  la
relativa produzione DO o IG. 
  4. Gli imbottigliatori e gli etichettatori, per  l'inserimento  nel
sistema di controllo, inviano all'organismo di controllo  autorizzato
la comunicazione di imbottigliamento o di etichettatura. 
  5. L'organismo di  controllo  assoggetta  al  controllo  anche  gli
imbottigliatori esteri ove previsto dal  piano  dei  controlli  della
singola DO/IG. 
  6. Il piano dei controlli approvato e il prospetto tariffario,  per
le singole DO o IG, sono resi disponibili ai soggetti  della  filiera
vitivinicola interessata anche attraverso la loro  pubblicazione  sul
sito internet dell'organismo di controllo. 
  7. L'organismo di controllo deve tenere un  elenco  aggiornato  dei
soggetti iscritti.