Art. 8 
 
               Attivita' di controllo e certificazione 
 
  1. Gli organismi di controllo svolgono l'attivita' di  controllo  e
certificazione nel rispetto del piano di controllo e  del  tariffario
approvato,  delle   norme   cogenti,   delle   istruzioni   impartite
dall'autorita' competente e delle procedure  e  istruzioni  contenute
nella documentazione di sistema, per gli organismi privati,  e  nella
procedura di controllo e certificazione, per gli organismi pubblici. 
  2. L'organismo di controllo verifica la  conformita'  ai  requisiti
stabiliti nel disciplinare di produzione e la  rintracciabilita'  del
prodotto a DO e IG certificato  e  destinato  alla  certificazione  e
assicura la corrispondenza dei quantitativi certificati  o  destinati
alla certificazione con le risultanze della contabilita' ufficiale. 
  3. L'organismo di controllo, per ciascuna DO o IG controllata, deve
assicurare l'evidenza documentale  delle  azioni  e  delle  attivita'
previste dal piano dei controlli approvato.  Tale  documentazione  e'
messa  a  disposizione  delle  autorita'  competenti  c  deve  essere
trasmessa all'organismo di controllo subentrante, in caso  di  revoca
dell'autorizzazione  o   nuova   scelta   effettuata   dai   soggetti
legittimati. 
  4. Il campione di  soggetti  da  sottoporre  a  verifica  ispettiva
annuale e' determinato tramite sorteggio. L'estrazione  del  campione
deve essere eseguita per ciascuna DO e IG e per ogni categoria  della
filiera vitivinicola, nelle percentuali minime e secondo i criteri  e
le modalita' stabiliti nell'allegato 2 del decreto. 
  5. Le operazioni di sorteggio devono essere eseguite in tempo utile
sia per la conclusione dei controlli entro l'anno solare di sorteggio
e sia per assicurare lo svolgimento dei controlli  nel  periodo  piu'
funzionale al controllo stesso. 
  6. L'organismo di controllo trasmette all'ICQRF gli  elenchi  degli
operatori assoggettati, suddivisi per categoria, alla specifica DO  e
IG indicando quelli oggetto di sorteggio per l'anno solare in corso. 
  7. Il Comitato di certificazione dell'organismo  di  controllo,  in
caso di non conformita' rilevata nell'ambito del piano dei  controlli
di una specifica DO e IG,  valuta  l'impatto  della  non  conformita'
anche rispetto  ai  requisiti  dei  disciplinari  delle  DO  e  a  IG
coesistenti  sulla  stessa  unita'  vitata  nonche'   rispetto   alla
possibilita' di eventuali riclassificazioni e declassamenti ad  altra
DO o IG. 
  8. Ai fini della certificazione delle produzioni  di  vino  atto  a
divenire DO si applicano le disposizioni di  cui  all'art.  65  della
legge  e  le  relative  norme  attuative.  In  caso  di  giudizio  di
idoneita', l'organismo di controllo rilascia la certificazione per la
relativa partita. 
  9. Gli imbottigliatori di vini DOCG e DOC richiedono i contrassegni
all'organismo di controllo  autorizzato  o  al  Consorzio  di  tutela
riconosciuto, se delegato a  tal  fine  dal  organismo  di  controllo
autorizzato. 
  10. L'organismo di controllo  autorizzato,  previa  verifica  della
sussistenza dei requisiti quantitativi e qualitativi del prodotto nel
registro telematico, consegna i contrassegni  richiesti  o  autorizza
alla consegna il Consorzio di tutela riconosciuto, se delegato. 
  11. Gli organi di controllo ufficiali tengono conto, ai fini  della
programmazione delle attivita' di controllo, delle verifiche eseguite
dagli organismi di controllo e  dei  relativi  esiti,  attraverso  la
consultazione del R.U.C.I.