Art. 8 Attivita' di controllo e certificazione 1. Gli organismi di controllo svolgono l'attivita' di controllo e certificazione nel rispetto del piano di controllo e del tariffario approvato, delle norme cogenti, delle istruzioni impartite dall'autorita' competente e delle procedure e istruzioni contenute nella documentazione di sistema, per gli organismi privati, e nella procedura di controllo e certificazione, per gli organismi pubblici. 2. L'organismo di controllo verifica la conformita' ai requisiti stabiliti nel disciplinare di produzione e la rintracciabilita' del prodotto a DO e IG certificato e destinato alla certificazione e assicura la corrispondenza dei quantitativi certificati o destinati alla certificazione con le risultanze della contabilita' ufficiale. 3. L'organismo di controllo, per ciascuna DO o IG controllata, deve assicurare l'evidenza documentale delle azioni e delle attivita' previste dal piano dei controlli approvato. Tale documentazione e' messa a disposizione delle autorita' competenti c deve essere trasmessa all'organismo di controllo subentrante, in caso di revoca dell'autorizzazione o nuova scelta effettuata dai soggetti legittimati. 4. Il campione di soggetti da sottoporre a verifica ispettiva annuale e' determinato tramite sorteggio. L'estrazione del campione deve essere eseguita per ciascuna DO e IG e per ogni categoria della filiera vitivinicola, nelle percentuali minime e secondo i criteri e le modalita' stabiliti nell'allegato 2 del decreto. 5. Le operazioni di sorteggio devono essere eseguite in tempo utile sia per la conclusione dei controlli entro l'anno solare di sorteggio e sia per assicurare lo svolgimento dei controlli nel periodo piu' funzionale al controllo stesso. 6. L'organismo di controllo trasmette all'ICQRF gli elenchi degli operatori assoggettati, suddivisi per categoria, alla specifica DO e IG indicando quelli oggetto di sorteggio per l'anno solare in corso. 7. Il Comitato di certificazione dell'organismo di controllo, in caso di non conformita' rilevata nell'ambito del piano dei controlli di una specifica DO e IG, valuta l'impatto della non conformita' anche rispetto ai requisiti dei disciplinari delle DO e a IG coesistenti sulla stessa unita' vitata nonche' rispetto alla possibilita' di eventuali riclassificazioni e declassamenti ad altra DO o IG. 8. Ai fini della certificazione delle produzioni di vino atto a divenire DO si applicano le disposizioni di cui all'art. 65 della legge e le relative norme attuative. In caso di giudizio di idoneita', l'organismo di controllo rilascia la certificazione per la relativa partita. 9. Gli imbottigliatori di vini DOCG e DOC richiedono i contrassegni all'organismo di controllo autorizzato o al Consorzio di tutela riconosciuto, se delegato a tal fine dal organismo di controllo autorizzato. 10. L'organismo di controllo autorizzato, previa verifica della sussistenza dei requisiti quantitativi e qualitativi del prodotto nel registro telematico, consegna i contrassegni richiesti o autorizza alla consegna il Consorzio di tutela riconosciuto, se delegato. 11. Gli organi di controllo ufficiali tengono conto, ai fini della programmazione delle attivita' di controllo, delle verifiche eseguite dagli organismi di controllo e dei relativi esiti, attraverso la consultazione del R.U.C.I.