Art. 9 
 
Acquisizione   delle   informazioni   ai   fini   del   controllo   e
                           certificazione 
 
  1. L'acquisizione delle informazioni da parte  degli  organismi  di
controllo  avviene  attraverso  i  servizi  informatici   disponibili
nell'ambito del SIAN e, per i soggetti esonerati ai  sensi  dell'art.
58, comma 2, della legge, attraverso la dichiarazione di  produzione,
la dichiarazione di giacenza, la documentazione di accompagnamento  e
commerciale e da altra documentazione giustificativa. 
  2. I soggetti esonerati di cui al precedente comma possono chiedere
l'accesso ai servizi informatici disponibili nell'ambito del SIAN. 
  3. L'operatore aggiorna il  registro  telematico  per  il  prodotto
oggetto di richiesta di certificazione per consentire la verifica del
carico e il rilascio della certificazione. 
  4. In caso di cessione o trasferimento di  prodotto  sfuso  atto  a
divenire DO, di prodotto  a  DO  o  rivendicato  a  IG,  compresa  la
commercializzazione di vino sfuso verso altri Stati  membri  o  Paesi
terzi, l'operatore aggiorna il registro telematico, relativamente  al
prodotto movimentato, entro il terzo giorno lavorativo  successivo  a
quello della cessione o trasferimento. 
  5. Gli imbottigliatori, qualora non  siano  previsti  termini  piu'
restrittivi dal decreto 20 marzo 2015, n. 293, aggiornano il registro
telematico  non  oltre  sette  giorni  lavorativi   dalla   data   di
conclusione delle  operazioni  di  imbottigliamento  dello  specifico
prodotto. 
  6. Gli obblighi di cui ai commi 3, 4 e  5  possono  essere  assolti
dall'operatore con la trasmissione all'organismo  di  controllo,  nei
tempi ivi previsti, delle informazioni  utili  per  la  verifica  del
carico e dello scarico, del documento di accompagnamento del prodotto
e della  comunicazione  di  avvenuto  imbottigliamento  ovvero  della
comunicazione riepilogativa dei quantitativi di vini a DO e IG ceduti
direttamente  al  consumatore   finale   con   i   riferimenti   alla
certificazione di idoneita', per i casi in cui e'  prevista.  In  tal
caso,  restano  fermi  gli  obblighi   aggiornamento   del   registro
telematico nei termini di cui al decreto 20 marzo 2015, n. 293.