Art. 9 Acquisizione delle informazioni ai fini del controllo e certificazione 1. L'acquisizione delle informazioni da parte degli organismi di controllo avviene attraverso i servizi informatici disponibili nell'ambito del SIAN e, per i soggetti esonerati ai sensi dell'art. 58, comma 2, della legge, attraverso la dichiarazione di produzione, la dichiarazione di giacenza, la documentazione di accompagnamento e commerciale e da altra documentazione giustificativa. 2. I soggetti esonerati di cui al precedente comma possono chiedere l'accesso ai servizi informatici disponibili nell'ambito del SIAN. 3. L'operatore aggiorna il registro telematico per il prodotto oggetto di richiesta di certificazione per consentire la verifica del carico e il rilascio della certificazione. 4. In caso di cessione o trasferimento di prodotto sfuso atto a divenire DO, di prodotto a DO o rivendicato a IG, compresa la commercializzazione di vino sfuso verso altri Stati membri o Paesi terzi, l'operatore aggiorna il registro telematico, relativamente al prodotto movimentato, entro il terzo giorno lavorativo successivo a quello della cessione o trasferimento. 5. Gli imbottigliatori, qualora non siano previsti termini piu' restrittivi dal decreto 20 marzo 2015, n. 293, aggiornano il registro telematico non oltre sette giorni lavorativi dalla data di conclusione delle operazioni di imbottigliamento dello specifico prodotto. 6. Gli obblighi di cui ai commi 3, 4 e 5 possono essere assolti dall'operatore con la trasmissione all'organismo di controllo, nei tempi ivi previsti, delle informazioni utili per la verifica del carico e dello scarico, del documento di accompagnamento del prodotto e della comunicazione di avvenuto imbottigliamento ovvero della comunicazione riepilogativa dei quantitativi di vini a DO e IG ceduti direttamente al consumatore finale con i riferimenti alla certificazione di idoneita', per i casi in cui e' prevista. In tal caso, restano fermi gli obblighi aggiornamento del registro telematico nei termini di cui al decreto 20 marzo 2015, n. 293.