IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 
 
  Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87 recante  «Disposizioni
urgenti per la dignita' dei lavoratori e delle  imprese»  convertito,
con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96 e in  particolare
l'art. 4, comma 1-novies,  il  quale  prevede  che  con  decreto  del
Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca  siano
disciplinati «il contenuto del bando, i termini  e  le  modalita'  di
presentazione delle domande, i titoli  valutabili,  le  modalita'  di
svolgimento della prova orale, i criteri di valutazione dei titoli  e
della prova, nonche' la composizione delle commissioni di valutazione
e l'idonea  misura  del  contributo»,  con  riferimento  al  concorso
straordinario  per  il  reclutamento   dei   docenti   della   scuola
dell'infanzia e primaria, su posto comune e di sostegno,  di  cui  al
comma 1-quater, lettera b) del citato art. 4; 
  Vista la legge 7 agosto 1990,  n.  241,  recante  «Nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi»  e  successive  modificazioni,  nonche'  il
decreto del Presidente della  Repubblica  12  aprile  2006,  n.  184,
regolamento recante «Disciplina in materia di  accesso  ai  documenti
amministrativi»; 
  Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, recante «Norme in favore  dei
privi della vista per l'ammissione ai concorsi nonche' alla  carriera
direttiva nella pubblica amministrazione e negli enti  pubblici,  per
il pensionamento, per l'assegnazione  di  sede  e  la  mobilita'  del
personale direttivo e docente della scuola concernente norme a favore
dei privi della vista per l'ammissione ai concorsi»; 
  Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante «Legge  quadro  per
l'assistenza,  l'integrazione  sociale  e  i  diritti  delle  persone
handicappate», e successive modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante «Testo
Unico  delle  disposizioni  legislative   vigenti   in   materia   di
istruzione,  relative  alle  scuole  di  ogni  ordine  e  grado»,   e
successive modificazioni; 
  Visto il decreto  legislativo  30  giugno  1999,  n.  233,  recante
«Riforma degli organi collegiali territoriali della scuola,  a  norma
dell'art. 21 della legge 15 marzo  1997,  n.  59»  e  in  particolare
l'art. 2 che individua le competenze e la composizione del  Consiglio
superiore della pubblica istruzione; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni; 
  Visto il decreto  legislativo  30  giugno  2003,  n.  196,  recante
«Codice in materia di protezione dei  dati  personali»  e  successive
modificazioni; 
  Visti  i  decreti  legislativi  9  luglio  2003,  nn.  215  e  216,
concernenti, rispettivamente, l'attuazione della direttiva 2000/43/CE
per la parita' di trattamento tra le persone, indipendentemente dalla
razza  e  dall'origine  etnica,  e   l'attuazione   della   direttiva
2000/78/CE per la  parita'  di  trattamento  tra  le  persone,  senza
distinzione di religione, di convinzioni personali, di  handicap,  di
eta' e di orientamento sessuale; 
  Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,  recante  «Codice
dell'amministrazione digitale» e successive modificazioni; 
  Visto il decreto  legislativo  11  aprile  2006,  n.  198,  recante
«Codice delle pari  opportunita'  tra  uomo  e  donna»  e  successive
modificazioni; 
  Visto  il  decreto  legislativo  9  novembre  2007,  n.  206,  come
modificato dal decreto legislativo 28 gennaio 2016,  n.  15,  recante
attuazione della direttiva 2013/55/UE e dell'art. 49 del decreto  del
Presidente della Repubblica 31 agosto  1999,  n.  394,  e  successive
modificazioni; 
  Vista la legge 18 giugno 2009, n. 69, recante «Disposizioni per  lo
sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita' nonche'  in
materia  di  processo  civile»  e  successive  modificazioni,  ed  in
particolare l'art. 32; 
  Visto il decreto-legge  9  febbraio  2012,  n.  5,  convertito  con
modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, recante «Disposizioni
urgenti in  materia  di  semplificazione  e  sviluppo»  e  successive
modificazioni e, in particolare, l'art. 8, comma 1,  ove  si  dispone
che le domande e i relativi allegati per la partecipazione a concorsi
per  l'assunzione  nelle  pubbliche  amministrazioni  centrali  siano
inviate esclusivamente per via telematica; 
  Vista la legge 6 agosto  2013,  n  97,  recante  «Disposizioni  per
l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza  dell'Italia
all'Unione europea - legge europea 2013» e in particolare l'art. 7; 
  Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107 recante «Riforma del  sistema
nazionale di istruzione e formazione e delega per il  riordino  delle
disposizioni legislative vigenti»; 
  Visto il regolamento 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE del  Parlamento
europeo relativo alla protezione delle persone fisiche  con  riguardo
al trattamento dei dati personali, nonche' alla  libera  circolazione
di tali dati, cd. «GDPR»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,  n.
487 recante «Regolamento recante  norme  sull'accesso  agli  impieghi
nelle pubbliche amministrazioni e le  modalita'  di  svolgimento  dei
concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme  di  assunzione  nei
pubblici impieghi» e successive modificazioni; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,
n.  445,  recante  «Testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari  in  materia  di   documentazione   amministrativa»   e
successive modificazioni, ed in particolare l'art. 38; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2009,  n.
89, recante «Revisione dell'assetto  ordinamentale,  organizzativo  e
didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di  istruzione
ai sensi dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008,  n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6  agosto  2008,  n.
133»; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca 26 maggio 1998, ed  in  particolare  l'art.  4  recante
«Criteri generali per la disciplina da parte delle universita'  degli
ordinamenti dei Corsi di laurea in scienze della formazione  primaria
e delle Scuole di specializzazione all'insegnamento secondario»; 
  Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione 7  dicembre
2006, n. 305, regolamento recante «Identificazione dei dati sensibili
e giudiziari trattati e  delle  relative  operazioni  effettuate  dal
Ministero della pubblica istruzione»; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della  ricerca  10  settembre  2010,  n.  249  recante   «Regolamento
concernente la definizione della disciplina  dei  requisiti  e  della
formazione iniziale  degli  insegnanti  della  scuola  dell'infanzia,
della scuola primaria e della scuola secondaria di  primo  e  secondo
grado» e successive modificazioni; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca 30 settembre 2011 recante «Criteri e modalita'  per  lo
svolgimento dei  corsi  di  formazione  per  il  conseguimento  della
specializzazione  per  le  attivita'  di  sostegno,  ai  sensi  degli
articoli 5 e 13 del decreto 10 settembre 2010, n. 249»; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca 16 novembre 2012, n. 254 recante «Indicazioni nazionali
per il curricolo della scuola dell'infanzia  e  del  primo  ciclo  di
istruzione, a norma dell'art. 1, comma 4 del decreto  del  Presidente
della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89»; 
  Vista la sentenza del Consiglio di Stato, sezione VI,  19  dicembre
2016, n.  5388,  e  le  altre  conformi,  con  le  quali  si  afferma
l'equiparazione tra il diploma magistrale e il diploma  di  maturita'
linguistica  conseguito  al  termine  dei  percorsi  quinquennali  di
sperimentazione attivati presso gli istituti magistrali; 
  Considerato  che   l'art.   4,   comma   1-quinquies   del   citato
decreto-legge n. 87 del 2018 autorizza il  Ministro  dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca a bandire il concorso  straordinario
di cui al comma  1-quater,  lettera  b)  «in  deroga  alle  ordinarie
procedure autorizzatorie,  che  rimangono  ferme  per  le  successive
immissioni in ruolo, in  ciascuna  regione  e  distintamente  per  la
scuola dell'infanzia e per quella  primaria,  per  la  copertura  dei
posti sia comuni,  ivi  compresi  quelli  di  potenziamento,  che  di
sostegno» e che la predetta procedura  e'  riservata  ai  docenti  in
possesso dei titoli di abilitazione  e  specializzazione  prescritti,
nonche' del requisito specifico di aver svolto almeno due  annualita'
di servizio specifico, anche non continuative, su posto comune  o  di
sostegno, presso le istituzioni scolastiche statali, valutabili  come
tali ai sensi dell'art. 11, comma 14, della legge 3 maggio  1999,  n.
124; 
  Preso atto che l'art. 4, comma 1-octies, secondo periodo del citato
decreto-legge  n.  87  del  2018,  prevede  la   valorizzazione   del
superamento di tutte le prove di precedenti  concorsi  per  il  ruolo
docente,  il  possesso  di  titoli   di   abilitazione   di   livello
universitario e di ulteriori titoli  universitari  e  la  particolare
valorizzazione del servizio svolto presso le istituzioni  scolastiche
del sistema nazionale di istruzione, al quale sono riservati  sino  a
50 dei 70 punti complessivamente attribuibili ai titoli; 
  Vista la richiesta di acquisizione di parere al Consiglio superiore
della pubblica istruzione (d'ora in poi CSPI) formulata  in  data  26
settembre 2018; 
  Ritenuto di accogliere le richieste  formulate  dal  CSPI  che  non
appaiono in contrasto con le norme regolanti il concorso  e  che  non
limitano le prerogative dell'Amministrazione  nella  definizione  dei
criteri generali; 
  Ritenuto di non poter accogliere le  seguenti  richieste  formulate
dal CSPI: 
    in relazione all'art. 6, comma 1, lettera b) non si recepisce  la
proposta di eliminare il diploma sperimentale a indirizzo linguistico
conseguito  presso  gli  istituti  magistrali  tra  i  requisiti   di
ammissione  al  concorso  de  quo   alla   luce   della   consolidata
giurisprudenza del Consiglio di Stato; 
    in relazione all'art. 7, comma 2, si  conferma,  ai  sensi  delle
vigenti disposizioni in merito all'uso della telematica, l'esclusione
di modalita' di presentazione delle domande di partecipazione diverse
da quelle ivi previste; 
    in relazione all'art. 8, commi 2, 3 e 5 si recepiscono  in  parte
le osservazioni del Consiglio in merito alla prova ed al programma di
esame, riformulando il comma 2 e revisionando il programma  di  esame
di cui all'allegato A; 
    in relazione all'art. 11,  comma  8,  non  si  puo'  recepire  la
proposta di prevedere l'esonero dal  servizio  dei  componenti  della
commissione ai sensi dell'art. 1, comma 47, della legge  24  dicembre
2012, n. 228; 
    in relazione alla Tabella C  non  si  recepisce  la  proposta  di
innalzare il punteggio per il percorso di laurea  previsto  al  punto
A.1.2, anche  per  garantire  la  conformita'  alle  altre  procedure
concorsuali; 
    in relazione alla richiesta  di  valutare  il  servizio  prestato
nelle sezioni primavera ai sensi della normativa vigente, si  precisa
che la stessa limita la possibilita' di valutazione all'aggiornamento
delle graduatorie ad esaurimento e delle graduatorie di istituto. 
  Informate le organizzazioni sindacali in data 21 settembre 2018; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                               Oggetto 
 
  1. Il presente decreto disciplina le modalita' di espletamento  del
concorso straordinario di cui all'art. 4, comma 1-quater, lettera b),
e  commi  1-quinquies,  1-sexies,  1-septies,   1-octies,   1-novies,
1-decies e 1-undecies  del  decreto-legge  12  luglio  2018,  n.  87,
convertito con modificazioni  dalla  legge  9  agosto  2018,  n.  96,
finalizzato  al  reclutamento  a  tempo  indeterminato  di  personale
docente nella scuola dell'infanzia e primaria in possesso del  titolo
di abilitazione all'insegnamento e dell'ulteriore  requisito  di  due
annualita' di servizio nel corso degli ultimi otto  anni  scolastici,
nonche',  per  i  relativi  posti,  del  titolo  di  specializzazione
all'insegnamento di sostegno per i medesimi gradi di istruzione.