Art. 10 
 
            Graduatorie di merito straordinarie regionali 
 
  1. La commissione di valutazione,  valutata  la  prova  orale  e  i
titoli,  procede  alla  compilazione  della  graduatoria  di   merito
straordinaria regionale. 
  2. Ciascuna graduatoria comprende tutti  i  soggetti  ammessi  alle
distinte procedure e che si sono sottoposti alla prova orale  di  cui
all'art. 8. 
  3. Le graduatorie, approvate con  decreto  dal  dirigente  preposto
all'USR  entro  il  30  luglio  2019,  sono  trasmesse   al   sistema
informativo del Ministero e sono  pubblicate  nell'albo  e  sul  sito
internet dell'USR, nonche' sul sito internet del Ministero. 
  4. Le graduatorie sono utilizzate annualmente, nei  limiti  di  cui
all'art. 4, comma 1-quater lettera  b)  del  decreto-legge,  ai  fini
dell'immissione in ruolo e sino al loro esaurimento. 
  5. I docenti immessi in ruolo sono sottoposti, per la conferma,  al
periodo di formazione e di prova  di  cui  al  decreto  del  Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 27 ottobre 2015, n.
850, ad eccezione dei docenti che abbiano gia' superato positivamente
il predetto periodo, a pieno titolo  o  con  riserva,  per  il  posto
specifico. 
  6. Allo  scorrimento  delle  graduatorie  di  merito  straordinarie
regionali si applica la procedura autorizzatoria di cui  all'art.  39
della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni. 
  7. L'immissione  in  ruolo  da  una  delle  graduatorie  di  merito
straordinarie  regionali  comporta,  ai  sensi  dell'art.  4,   comma
1-decies, del decreto-legge, la decadenza dalle altre graduatorie del
predetto concorso nonche'  dalle  graduatorie  di  istituto  e  dalle
graduatorie ad esaurimento di cui all'art. 1, comma 605, lettera  c),
della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 
  8. La  rinuncia  al  ruolo  da  una  delle  graduatorie  di  merito
straordinarie regionali comporta esclusivamente  la  decadenza  dalla
graduatoria relativa.