Art. 15 Condizioni personali ostative all'incarico di presidente e componente delle commissioni 1. Sono condizioni ostative all'incarico di presidente, componente e componente aggregato delle commissioni di valutazione: a) avere riportato condanne penali o avere in corso procedimenti penali per i quali sia stata formalmente iniziata l'azione penale; b) avere in corso procedimenti disciplinari ai sensi delle norme disciplinari dei rispettivi ordinamenti; c) essere incorsi nelle sanzioni disciplinari previste nei rispettivi ordinamenti; d) essere stati collocati a riposo da piu' di tre anni dalla data di pubblicazione del bando e, se in quiescenza, aver superato il settantesimo anno d'eta' alla medesima data. 2. I presidenti, i componenti e i componenti aggregati delle commissioni di valutazione, inoltre: a) a partire da un anno antecedente alla data di indizione del concorso, non possono essere componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, ricoprire cariche politiche e essere rappresentanti sindacali, anche presso le rappresentanze sindacali unitarie, o essere designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali; ne' esserlo stati nell'anno antecedente alla data di indizione del concorso; b) non debbono essere parenti o affini entro il quarto grado con un concorrente; c) non debbono svolgere, o aver svolto nell'anno antecedente alla data di indizione del concorso, attivita' o corsi di preparazione ai concorsi per il reclutamento dei docenti; d) non debbono essere stati destituiti o licenziati dall'impiego per motivi disciplinari, per ragioni di salute o per decadenza dall'impiego comunque determinata. 3. Al fine di assicurare la regolarita', l'imparzialita' e il buon andamento dei lavori delle commissioni giudicatrici, in aggiunta a quanto previsto dal comma 2 i presidenti e i componenti non devono trovarsi in altre condizioni che, per ragioni oggettive, rendano comunque incompatibile o inopportuna la loro partecipazione a una procedura concorsuale.