Art. 16 Formazione delle commissioni di valutazione 1. Gli aspiranti presidenti e componenti delle commissioni di valutazione presentano istanza per l'inserimento nei rispettivi elenchi al dirigente preposto all'USR, secondo le modalita' e i termini di cui al presente articolo. 2. Nell'istanza gli aspiranti indicano le procedure concorsuali alle quali, avendone i titoli, intendono candidarsi, fatto salvo quanto previsto dal comma 8 per i componenti aggregati. L'istanza e' presentata, a pena di esclusione, unicamente per la regione sede di servizio o, nel caso di aspiranti collocati a riposo, in quella di residenza. 3. L'istanza e' presentata esclusivamente in modalita' on line, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, a pena di esclusione. 4. Ai fini del comma 3: a) gli aspiranti appartenenti ai ruoli dei dirigenti scolastici e tecnici nonche' dei docenti del comparto scuola, nonche' i soggetti in quiescenza che vi appartenevano, utilizzano la procedura informatica POLIS presente nel sistema informativo del Ministero; b) gli aspiranti appartenenti ai ruoli dei professori universitari, nonche' i soggetti in quiescenza che vi appartenevano, utilizzano la procedura informatica del Consorzio interuniversitario CINECA, che provvede a trasmettere le domande acquisite all'USR competente. 5. Gli aspiranti possono accedere alla suddetta procedura ai fini della presentazione dell'istanza di cui al comma 1 secondo la tempistica indicata con avviso della Direzione generale per il personale scolastico. 6. Nell'istanza, nella quale deve essere chiaramente indicato l'USR responsabile della nomina delle commissioni alle quali si intende partecipare, gli aspiranti, a pena di esclusione, devono dichiarare, sotto la loro responsabilita' e consapevoli delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il possesso dei requisiti di cui agli articoli 12, 13 e 14 e l'insussistenza delle condizioni personali ostative all'incarico di presidente e componente delle commissioni di cui all'art. 15. In particolare, gli aspiranti devono dichiarare: a) per gli aspiranti presidenti delle commissioni, il possesso dei requisiti di cui all'art. 12; b) per gli aspiranti componenti, il possesso dei requisiti di cui all'art. 13; c) per gli aspiranti componenti aggregati, il possesso dei requisiti di cui all'art. 14, comma 1; d) il possesso di ciascuno dei requisiti e l'insussistenza di tutte le condizioni personali ostative di cui all'art. 15. La dichiarazione relativa alla situazione prevista dall'art. 15, comma 2, lettera b) e' resa dall'aspirante all'atto di insediamento della commissione ovvero della eventuale surroga; e) nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni; f) l'Universita' e il settore scientifico-disciplinare di insegnamento (per i professori universitari); l'istituzione scolastica sede di servizio e il ruolo di provenienza (per i dirigenti scolastici); il settore di appartenenza (per i dirigenti tecnici); la tipologia di posto di insegnamento (per i docenti del comparto scuola). Il personale collocato a riposo indica le medesime informazioni in relazione all'ultimo incarico ricoperto; g) il curriculum vitae; h) il consenso al trattamento dei dati personali e alla pubblicazione del nominativo e del curriculum vitae nel sito internet del Ministero (www.miur.gov.it), ai sensi del decreto legislativo n. 196 del 2003 e successive modificazioni. 7. Gli aspiranti alla nomina di docente componente delle commissioni di valutazione dichiarano, inoltre, l'eventuale possesso dei titoli di cui all'art. 13, comma 4. 8. Gli aspiranti docenti alla nomina di componenti aggregati per l'accertamento delle conoscenze della lingua straniera partecipano per tutte le procedure concorsuali indette nella medesima regione che richiedono l'integrazione della commissione. I medesimi aspiranti dichiarano il possesso dei requisiti specifici di cui all'art. 14. 9. I dirigenti preposti agli USR predispongono gli elenchi degli aspiranti, distinti tra presidenti e commissari nonche' a seconda che si tratti di personale in servizio ovvero collocato a riposo. Gli elenchi sono pubblicati sul sito internet del Ministero (www.miur.gov.it) e sui siti degli USR. 10. Gli elenchi nominativi degli aspiranti presidenti sono trasmessi, per la prescritta validazione, al Cun, relativamente ai professori universitari; 11. Le commissioni giudicatrici sono nominate, con propri decreti, dai dirigenti preposti agli USR. I decreti individuano anche i presidenti e i componenti supplenti nonche', in caso di necessita', i componenti aggregati. 12. All'atto della nomina, l'USR competente accerta il possesso dei requisiti da parte dei presidenti e dei componenti delle commissioni. I decreti con i quali sono costituite le commissioni sono pubblicati sul sito internet del Ministero (www.miur.gov.it) e sui siti internet degli USR competenti. I componenti aggregati per l'accertamento delle conoscenze delle lingue straniere sono nominati dal dirigente preposto all'USR. 13. In caso di cessazione a qualunque titolo dall'incarico di presidente o di commissario, il dirigente preposto all'USR provvede, con proprio decreto, a reintegrare la commissione, secondo le modalita' di cui al presente articolo. 14. I dirigenti scolastici delle istituzioni scolastiche di appartenenza favoriscono la partecipazione alle attivita' delle commissioni dei docenti membri delle stesse.