Art. 16 
 
             Formazione delle commissioni di valutazione 
 
  1. Gli aspiranti  presidenti  e  componenti  delle  commissioni  di
valutazione  presentano  istanza  per  l'inserimento  nei  rispettivi
elenchi al dirigente preposto  all'USR,  secondo  le  modalita'  e  i
termini di cui al presente articolo. 
  2. Nell'istanza gli aspiranti  indicano  le  procedure  concorsuali
alle quali, avendone i  titoli,  intendono  candidarsi,  fatto  salvo
quanto previsto dal comma 8 per i componenti aggregati. L'istanza  e'
presentata, a pena di esclusione, unicamente per la regione  sede  di
servizio o, nel caso di aspiranti collocati a riposo,  in  quella  di
residenza. 
  3. L'istanza e' presentata esclusivamente in modalita' on line,  ai
sensi del decreto legislativo 7  marzo  2005,  n.  82,  e  successive
modificazioni, a pena di esclusione. 
  4. Ai fini del comma 3: 
  a) gli aspiranti appartenenti ai ruoli dei dirigenti  scolastici  e
tecnici nonche' dei docenti del comparto scuola, nonche'  i  soggetti
in  quiescenza  che  vi  appartenevano,   utilizzano   la   procedura
informatica POLIS presente nel sistema informativo del Ministero; 
  b) gli aspiranti appartenenti ai ruoli dei professori universitari,
nonche' i soggetti in quiescenza che vi appartenevano, utilizzano  la
procedura informatica del Consorzio  interuniversitario  CINECA,  che
provvede a trasmettere le domande acquisite all'USR competente. 
  5. Gli aspiranti possono accedere alla suddetta procedura  ai  fini
della presentazione  dell'istanza  di  cui  al  comma  1  secondo  la
tempistica indicata  con  avviso  della  Direzione  generale  per  il
personale scolastico. 
  6. Nell'istanza, nella quale deve essere chiaramente indicato l'USR
responsabile della nomina delle commissioni  alle  quali  si  intende
partecipare, gli aspiranti, a pena di esclusione, devono  dichiarare,
sotto  la  loro  responsabilita'  e  consapevoli  delle   conseguenze
derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell'art. 76 del  decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il possesso
dei requisiti di cui agli articoli 12,  13  e  14  e  l'insussistenza
delle condizioni personali  ostative  all'incarico  di  presidente  e
componente delle commissioni di cui all'art. 15. In particolare,  gli
aspiranti devono dichiarare: 
  a) per gli aspiranti presidenti delle commissioni, il possesso  dei
requisiti di cui all'art. 12; 
  b) per gli aspiranti componenti, il possesso dei requisiti  di  cui
all'art. 13; 
  c)  per  gli  aspiranti  componenti  aggregati,  il  possesso   dei
requisiti di cui all'art. 14, comma 1; 
  d) il possesso di ciascuno dei requisiti e l'insussistenza di tutte
le condizioni personali ostative di cui all'art. 15. La dichiarazione
relativa alla situazione prevista dall'art. 15, comma 2,  lettera  b)
e' resa dall'aspirante all'atto  di  insediamento  della  commissione
ovvero della eventuale surroga; 
  e)  nome,  cognome,  luogo  e  data  di  nascita,  codice  fiscale,
indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni; 
  f)  l'Universita'  e   il   settore   scientifico-disciplinare   di
insegnamento   (per   i   professori   universitari);   l'istituzione
scolastica sede  di  servizio  e  il  ruolo  di  provenienza  (per  i
dirigenti scolastici); il settore di appartenenza  (per  i  dirigenti
tecnici); la tipologia di posto di insegnamento (per  i  docenti  del
comparto scuola). Il personale collocato a riposo indica le  medesime
informazioni in relazione all'ultimo incarico ricoperto; 
  g) il curriculum vitae; 
  h)  il  consenso  al  trattamento  dei  dati   personali   e   alla
pubblicazione del nominativo e del curriculum vitae nel sito internet
del Ministero (www.miur.gov.it), ai sensi del decreto legislativo  n.
196 del 2003 e successive modificazioni. 
  7.  Gli  aspiranti  alla  nomina  di   docente   componente   delle
commissioni di valutazione dichiarano, inoltre, l'eventuale  possesso
dei titoli di cui all'art. 13, comma 4. 
  8. Gli aspiranti docenti alla nomina di  componenti  aggregati  per
l'accertamento delle conoscenze della  lingua  straniera  partecipano
per tutte le procedure concorsuali indette nella medesima regione che
richiedono l'integrazione della  commissione.  I  medesimi  aspiranti
dichiarano il possesso dei requisiti specifici di cui all'art. 14. 
  9. I dirigenti preposti agli USR predispongono  gli  elenchi  degli
aspiranti, distinti tra presidenti e commissari nonche' a seconda che
si tratti di personale in servizio ovvero  collocato  a  riposo.  Gli
elenchi   sono   pubblicati   sul   sito   internet   del   Ministero
(www.miur.gov.it) e sui siti degli USR. 
  10.  Gli  elenchi  nominativi  degli  aspiranti   presidenti   sono
trasmessi, per la prescritta validazione, al  Cun,  relativamente  ai
professori universitari; 
  11. Le commissioni giudicatrici sono nominate, con propri  decreti,
dai dirigenti preposti  agli  USR.  I  decreti  individuano  anche  i
presidenti e i componenti supplenti nonche', in caso di necessita', i
componenti aggregati. 
  12. All'atto della nomina, l'USR competente accerta il possesso dei
requisiti da parte dei presidenti e dei componenti delle commissioni.
I decreti con i quali sono costituite le commissioni sono  pubblicati
sul sito internet del Ministero (www.miur.gov.it) e sui siti internet
degli USR competenti. I componenti aggregati per l'accertamento delle
conoscenze  delle  lingue  straniere  sono  nominati  dal   dirigente
preposto all'USR. 
  13. In caso di  cessazione  a  qualunque  titolo  dall'incarico  di
presidente o di commissario, il dirigente preposto all'USR  provvede,
con  proprio  decreto,  a  reintegrare  la  commissione,  secondo  le
modalita' di cui al presente articolo. 
  14.  I  dirigenti  scolastici  delle  istituzioni  scolastiche   di
appartenenza  favoriscono  la  partecipazione  alle  attivita'  delle
commissioni dei docenti membri delle stesse.