Art. 3 Concorso straordinario 1. Ai sensi dell'art. 4, comma 1-quinquies del decreto-legge il concorso straordinario per titoli ed esami per il reclutamento a tempo indeterminato del personale docente della scuola dell'infanzia e primaria, bandito in ciascuna regione, e' riservato ai soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 6.