Art. 3 
 
                       Concorso straordinario 
 
  1. Ai sensi dell'art. 4, comma  1-quinquies  del  decreto-legge  il
concorso straordinario per titoli ed  esami  per  il  reclutamento  a
tempo indeterminato del personale docente della scuola  dell'infanzia
e primaria, bandito in ciascuna regione, e' riservato ai soggetti  in
possesso dei requisiti di cui all'art. 6.