Art. 7 
 
                Istanze di partecipazione ai concorsi 
 
  1. I candidati possono presentare istanza di partecipazione, a pena
di esclusione, in un'unica regione per una  o  piu'  delle  procedure
concorsuali per le quali posseggano i requisiti di cui all'art. 6. Il
candidato  concorre  per  piu'  procedure  concorsuali  mediante   la
presentazione di un'unica istanza con l'indicazione  delle  procedure
concorsuali cui intenda partecipare. 
  2. I candidati presentano l'istanza di partecipazione  ai  concorsi
esclusivamente a mezzo delle apposite funzioni rese  disponibili  nel
sistema informativo del Ministero ai sensi del decreto legislativo  7
marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni. Le istanze  presentate
con modalita' diverse non sono prese in considerazione. 
  3. Il termine per la presentazione dell'istanza  di  partecipazione
al concorso e' posto alle ore 23,59 del trentesimo giorno  successivo
alla data iniziale indicata nel  bando  per  la  presentazione  delle
istanze. 
  4.  Il  candidato   residente   all'estero,   o   ivi   stabilmente
domiciliato, qualora non in possesso delle credenziali di accesso  al
sistema informativo di cui al comma 2, acquisisce  dette  credenziali
presso  la  sede  dell'Autorita'  consolare  italiana.   Quest'ultima
verifica l'identita' del candidato e comunica le  risultanze  all'USR
competente a gestire la relativa procedura concorsuale, che  provvede
alla registrazione del candidato nel sistema informativo. Ultimata la
registrazione, il candidato riceve dal sistema informativo  i  codici
di  accesso  per  l'acquisizione  telematica  della   istanza   nella
successiva fase prevista dalla procedura. 
  5. Il contenuto dell'istanza di partecipazione e' disciplinato  dal
bando, che indica altresi' quali elementi siano necessari a  pena  di
esclusione dal concorso. 
  6. Per la partecipazione alla procedura concorsuale e'  dovuto,  ai
sensi dell'art. 4, comma 1-novies, del decreto-legge e  dell'art.  1,
comma 111, della legge 13 luglio 2015, n. 107,  il  pagamento  di  un
contributo di segreteria pari ad euro 10,00  per  ciascuna  procedura
(infanzia / primaria / sostegno infanzia / sostegno primaria) per cui
si concorre, secondo le modalita' stabilite nel bando di concorso. 
  7.  Il  bando  puo'  prevedere  l'aggregazione  territoriale  delle
procedure concorsuali in caso di esiguo numero di domande.