Art. 8 
 
                             Prova orale 
 
  1. La procedura concorsuale prevede lo  svolgimento  di  una  prova
orale di natura didattico-metodologica. 
  2. La prova orale ha  una  durata  massima  complessiva  di  trenta
minuti, fermi restando gli eventuali tempi aggiuntivi di cui all'art.
20  della  legge  5  febbraio  1992,  n.  104,   e   consiste   nella
progettazione     di     un'attivita'     didattica,      comprensiva
dell'illustrazione   delle   scelte   contenutistiche,    didattiche,
metodologiche  compiute  e  di  esempi  di  utilizzo  pratico   delle
Tecnologie  dell'informazione  e  della   comunicazione   (TIC).   La
commissione interloquisce con il  candidato  e  accerta  altresi'  la
conoscenza della lingua straniera di cui ai commi 4 e 5. 
  3. La prova orale per i posti comuni, distinta per i posti relativi
alla scuola dell'infanzia e primaria, ha  per  oggetto  il  programma
generale e specifico di cui all'Allegato A  e  valuta  la  padronanza
delle discipline in relazione  alle  competenze  metodologiche  e  di
progettazione didattica  e  curricolare,  anche  mediante  l'utilizzo
delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. 
  4. La prova orale  per  la  scuola  dell'infanzia  valuta  altresi'
l'abilita' di  comprensione  scritta  (lettura)  e  produzione  orale
(parlato) in una  delle  quattro  lingue  comunitarie  tra  francese,
inglese, spagnolo e tedesco almeno al livello B2  del  Quadro  comune
europeo di riferimento per  le  lingue.  Al  fine  del  conseguimento
dell'idoneita' all'insegnamento della lingua inglese, la prova  orale
per la scuola primaria  valuta  l'abilita'  di  comprensione  scritta
(lettura) e produzione orale (parlato) in lingua  inglese  almeno  al
livello B2 del Quadro comune europeo di riferimento per le  lingue  e
la relativa competenza didattica. La griglia nazionale di valutazione
di cui all'art. 9, comma 2 definisce i criteri di  valutazione  delle
suddette abilita' linguistiche e della competenza didattica. 
  5. La prova orale per i  posti  di  sostegno  verte  sul  programma
generale e specifico di cui all'Allegato A, valuta la competenza  del
candidato nelle attivita' di sostegno agli  allievi  con  disabilita'
volte  alla  definizione   di   ambienti   di   apprendimento,   alla
progettazione didattica e curricolare per garantire l'inclusione e il
raggiungimento di obiettivi adeguati alle possibili  potenzialita'  e
alle differenti tipologie di disabilita', anche  mediante  l'utilizzo
delle tecnologie dell'informazione e della  comunicazione.  La  prova
orale per il sostegno presso la scuola dell'infanzia valuta  altresi'
l'abilita' di  comprensione  scritta  (lettura)  e  produzione  orale
(parlato) in una  delle  quattro  lingue  comunitarie  tra  francese,
inglese, spagnolo e tedesco almeno al livello B2  del  Quadro  comune
europeo di riferimento per le lingue. La prova orale per il  sostegno
presso la scuola primaria valuta l'abilita' di  comprensione  scritta
(lettura) e produzione orale (parlato) in lingua  inglese  almeno  al
livello B2 del Quadro comune europeo di riferimento per le  lingue  e
la relativa competenza didattica speciale. La  griglia  nazionale  di
valutazione di cui  all'art.  9,  comma  2  definisce  i  criteri  di
valutazione delle suddette abilita' linguistiche e  della  competenza
didattica.