Art. 9 
 
             Valutazione della prova orale e dei titoli 
 
  1.  Per  la  valutazione  della  prova  orale  e  dei  titoli,   la
commissione di valutazione ha a  disposizione  un  punteggio  massimo
pari rispettivamente a 30 punti e a 70 punti. 
  2. I criteri di valutazione della  prova  orale,  distinti  per  le
diverse  procedure  concorsuali,  sono  riportati  nelle  griglie  di
valutazione di cui all'Allegato B. 
  3. La commissione di valutazione  assegna  ai  titoli  culturali  e
professionali un punteggio  massimo  di  70  punti,  ai  sensi  della
tabella di cui all'Allegato C.