IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
                           di concerto con 
 
                    IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, 
                  DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 
 
                                  e 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto il  decreto  legislativo  17  agosto  1999,  n.  368  recante
«Attuazione  della  direttiva   93/16/CE   in   materia   di   libera
circolazione dei  medici  e  di  reciproco  riconoscimento  dei  loro
diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive  n.  97/50/CE,
98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CE»; 
  Visto, in particolare, l'art. 35 del citato decreto legislativo  n.
368 del 1999, in virtu' del quale le regioni e le  Province  autonome
di Trento e Bolzano individuano, con cadenza triennale, il fabbisogno
dei medici specialisti da formare sulla base del  quale  il  Ministro
della  salute,  di  concerto   con   il   Ministro   dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca e con il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze, determina il numero globale dei medici specialisti  da
formare annualmente,  per  ciascuna  tipologia  di  specializzazione,
tenuto conto delle esigenze di programmazione delle regioni  e  delle
Province autonome di  Trento  e  di  Bolzano,  con  riferimento  alle
attivita' del Servizio sanitario nazionale; 
  Visto il decreto del Ministero dell'istruzione, dell'universita'  e
della ricerca 30 giugno 2014 n. 105, recante «Regolamento concernente
le  modalita'  per   l'ammissione   dei   medici   alle   scuole   di
specializzazione in medicina, ai sensi dell'art.  36,  comma  1,  del
decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368»; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca, di concerto  con  il  Ministero  della  salute  del  4
febbraio 2015, prot. n. 68, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica  italiana  n.126  del  3   giugno   2015   -   Supplemento
ordinario n.   25,   concernente   «Riordino    delle    scuole    di
specializzazione di area sanitaria»; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca, di concerto con il  Ministero  della  salute,  del  13
giugno 2017, prot. n. 402, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  della
Repubblica  italiana  n.  163  del  14  luglio  2017  -   Supplemento
ordinario n.  38,  recante  «Standard,  requisiti  e  indicatori   di
attivita' formativa e assistenziale delle Scuole di  specializzazione
di area sanitaria»; 
  Visti gli articoli 37 e seguenti del citato decreto legislativo  17
agosto 1999, n. 368, secondo i quali, all'atto  dell'iscrizione  alle
scuole di specializzazione medica, i medici specializzandi  stipulano
uno specifico contratto annuale di formazione specialistica; 
  Considerato che l'art. 1, comma 300, della legge 23 dicembre  2005,
n. 266, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio  annuale
e  pluriennale  dello  Stato  (legge  finanziaria  2006)»,   prevede,
dall'anno  accademico  2006/2007,  l'applicazione  dei  contratti  di
formazione specialistica; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  del  7
marzo 2007, che stabilisce, in attuazione dell'art. 39, comma 3,  del
citato decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, che,  a  decorrere
dall'anno accademico 2006/2007, il trattamento economico  del  medico
in formazione specialistica e' di € 25.000,00 lordi per i  primi  due
anni di corso e di € 26.000,00 lordi per i successivi anni di corso; 
  Vista la nota prot. n. 20790 dell'8 febbraio 2018, con la quale  il
Ministero dell'economia e delle finanze ha comunicato che il  livello
complessivo del finanziamento per  l'anno  accademico  2017/2018,  ai
sensi della legislazione vigente, e' pari a € 764.101.876,00, di  cui
€ 173.013.061,00 stanziati ai sensi dell'art.  32,  comma  12,  della
legge n. 449 del 1997 e dell'art. 1 del decreto-legge n. 90 del 2001,
convertito dalla legge n. 188 del 2001; € 89.088.815,00 stanziati  ai
sensi  dell'art.  6,  comma  2,  della  legge  n.  428  del  1990;  €
300.000.000,00 stanziati ai sensi dell'art. 1, comma 300, della legge
n. 266 del 2005; € 50.000.000,00  stanziati  ai  sensi  dell'art.  1,
comma 424, della legge n. 147 del 2013; € 26.000.000,00 stanziati  ai
sensi del decreto del Ministro  della  salute,  di  concerto  con  il
Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca  e  il
Ministro dell'economia e  delle  finanze  20  maggio  2015  (Gazzetta
Ufficiale n. 227 del 30 settembre 2015) -  finanziamento  ammessi  al
primo anno nell'a.a.  2014-2015  e  trascinamento;  €  126.000.000,00
stanziati ai sensi dell'art. 1, comma 252, della  legge  n.  208  del
2015; 
  Vista la nota prot. n. 10781 del 4 aprile 2018,  con  la  quale  il
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e  della  ricerca,  preso
atto  della  ricognizione  delle  vigenti  autorizzazioni  di   spesa
effettuata dal Ministero dell'economia e delle finanze con la  citata
nota prot. n. 20790 dell'8 febbraio 2018, per un importo  complessivo
pari ad € 764.101.876,00, ha  comunicato  che  dal  predetto  importo
devono essere decurtate: i) la somma necessaria  a  coprire  i  costi
correlati ai contratti statali delle coorti di  specializzandi  degli
anni  accademici  precedenti,  quantificabile   ad   oggi,   in   via
prudenziale, in € 568.653.000,00; ii) la somma necessaria a garantire
la copertura di eventuali sospensioni  che  dovessero  riguardare  le
precedenti coorti di specializzandi ancora in corso, stimata, in  via
prudenziale,  in  €  15.000.000,00;  iii)  la  somma   necessaria   a
garantire, con riferimento al  contenzioso  concernente  il  concorso
nazionale di ammissione dei medici alle  Scuole  di  specializzazione
per l'a.a. 2016/2017, la copertura, in caso di  soccombenza,  per  il
primo anno di  corso,  pari  a  €  4.775.000,00;  e  che  pertanto  a
legislazione vigente rimane disponibile, al  netto  delle  necessarie
decurtazioni sopra descritte, un importo pari  ad  €  175.673.876,00,
che potrebbe essere utilizzato, tenuto conto  del  costo  complessivo
del contratto di specializzazione al primo  anno  di  corso,  per  la
copertura dei costi correlati all'attivazione per l'a.a. 2017/2018 di
n. 6.200 contratti statali; 
  Vista la nota prot. n. 80318 del 4 maggio 2018,  con  la  quale  il
Ministero dell'economia e delle  finanze,  nel  prendere  atto  degli
elementi   informativi   forniti   dal   Ministero   dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca con la citata nota  prot.  n.  10781
del 4 aprile 2018 e considerate le fonti di finanziamento disponibili
a legislazione vigente, gia' comunicate dal medesimo Dicastero con la
richiamata nota prot. n. 20790 dell'8 febbraio 2018, ha comunicato di
non avere osservazioni da formulare  in  merito  all'attivazione  per
l'a.a. 2017/2018 di n. 6.200 nuovi contratti statali; 
  Visto l'Accordo tra il Governo e le regioni e Province autonome  di
Trento e Bolzano sancito il 21 giugno 2018 (rep.  atti  n.  110/CSR),
concernente  la  determinazione  del  fabbisogno  per   il   Servizio
sanitario nazionale di medici specialisti da formare per il  triennio
accademico  2017/2020,  che  risulta  essere  per  l'anno  accademico
2017/2018 pari a complessive 8.569 unita'; per l'a.a. 2018/2019  pari
a complessive 8.523 unita'; per l'a.a. 2019/2020 pari  a  complessive
8.604 unita'; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Per il triennio accademico 2017/2020,  tenuto  conto  di  quanto
sancito nell'Accordo tra Governo, le regioni e le  Province  autonome
di Trento e Bolzano del 21 giugno 2018, richiamato nelle premesse, il
fabbisogno dei medici specialisti da formare e' determinato in  8.569
unita' per l'a.a. 2017/2018, in 8.523 unita' per l'a.a.  2018/2019  e
in 8.604 unita' per  l'a.a.  2019/2020,  cosi'  come  indicato  nelle
allegate tabelle 1, 2 e 3, parte integrante del presente decreto.