Art. 5 
 
  1. I periodi di formazione specialistica che, ai sensi del comma  6
dell'art. 40 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, i medici
possono   svolgere   all'estero,   nell'ambito   dei   rapporti    di
collaborazione  didattico-scientifica  tra  universita'  italiane   e
straniere, non possono essere superiori ai diciotto mesi. 
  Il presente decreto e'  trasmesso  alla  Corte  dei  conti  per  la
registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
italiana. 
 
    Roma, 9 agosto 2018 
 
                      Il Ministro della salute 
                               Grillo 
 
                    Il Ministro dell'istruzione, 
                  dell'universita' e della ricerca 
                              Bussetti 
 
                      Il Ministro dell'economia 
                           e delle finanze 
                                Tria 
 

Registrato alla Corte dei conti il 16 ottobre 2018 
Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC,  Min.  salute  e  Min.  lavoro  e
politiche sociali, reg.ne prev. n. 3236