IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV 
             della direzione generale per la promozione 
             della qualita' agroalimentare e dell'ippica 
 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  recante  norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d); 
  Vista la direttiva direttoriale 2016 della Direzione  generale  per
la promozione della  qualita'  agroalimentare  e  dell'ippica  del  3
novembre 2016, in particolare l'art. 1,  comma  5,  con  la  quale  i
titolari degli uffici dirigenziali non generali, in  coerenza  con  i
rispettivi decreti di incarico, sono  autorizzati  alla  firma  degli
atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti  amministrativi  di
competenza; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di  qualita'  dei  prodotti
agricoli e alimentari, e in  particolare  l'art.  58  che  abroga  il
regolamento (CE) n. 510/2006; 
  Visto l'art. 16, comma 1 del predetto regolamento (UE) n. 1151/2012
che stabilisce che i nomi figuranti nel registro di cui  all'art.  7,
paragrafo 6 del regolamento (CE)  n.  510/2006  sono  automaticamente
iscritti nel registro di cui all'art. 11 del sopra citato regolamento
(UE) n. 1151/2012; 
  Visti i regolamenti (CE) con  i  quali  sono  state  registrate  le
D.O.P. e la I.G.P. per gli  oli  di  oliva  vergini  ed  extravergini
italiani; 
  Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o
a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione  registrata,  devono
possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabilite  per  ciascuna
denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati  dai
competenti organi; 
  Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli  oli  di
oliva vergini ed  extravergini  a  denominazione  di  origine  devono
essere accertate da laboratori autorizzati; 
  Visto il  decreto  28  febbraio  2018,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana (Serie generale)  n.  64  del  17
marzo  2018,  con  il  quale  al  laboratorio  INNOVHUB  -   Stazioni
sperimentali per l'Industria - Area  SSOG,  ubicato  in  Milano,  via
Giuseppe Colombo  n.  79,  e'  stata  rinnovata  l'autorizzazione  al
rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo; 
  Vista la comunicazione del predetto laboratorio, presentata in data
2 ottobre 2018, con la quale comunica che ha variato la denominazione
in: INNOVHUB - Stazioni sperimentali per l'Industria  S.r.l.  -  Area
SSOG; 
  Considerato che il laboratorio  sopra  indicato  ha  dimostrato  di
avere  ottenuto  in   data   20   settembre   2018   l'accreditamento
relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e
del suo sistema qualita',  in  conformita'  alle  prescrizioni  della
norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte  di  un  organismo  conforme
alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato  in  ambito  EA  -
European Cooperation for Accreditation; 
  Considerato che con decreto 22  dicembre  2009  ACCREDIA  -  L'Ente
Italiano di Accreditamento e' stato designato quale  unico  organismo
italiano a svolgere  attivita'  di  accreditamento  e  vigilanza  del
mercato; 
  Ritenuta la necessita' di variare la denominazione  al  laboratorio
INNOVHUB - Stazioni sperimentali per l'industria - Area SSOG; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  La denominazione del laboratorio INNOVHUB -  Stazioni  sperimentali
per l'Industria - Area SSOG e' modificata  in:  INNOVHUB  -  Stazioni
sperimentali per l'Industria S.r.l. - Area SSOG.