Art. 2 
 
                         Corsi propedeutici 
 
  1. Le istituzioni di cui  al  comma  3  dell'art.  15  del  decreto
legislativo n. 60 del 2017 organizzano, nell'ambito della  formazione
ricorrente e permanente e  in  coerenza  con  quanto  previsto  dagli
articoli 4, comma 2, 7, comma 2, 10, comma 4, lettera g), del decreto
del  Presidente  della  Repubblica  8  luglio  2005,  n.  212,  corsi
propedeutici finalizzati alla preparazione delle prove per  l'accesso
ai corsi di studio accademici di primo livello,  disciplinandoli  con
un apposito regolamento deliberato dal Consiglio di  amministrazione,
su parere conforme del Consiglio accademico, nel quale sono indicate: 
    a) la durata massima dei corsi, comunque non superiore a 3 anni; 
    b) l'organizzazione dei corsi; 
    c) le modalita' per consentire agli  studenti  la  frequenza  dei
corsi propedeutici  nel  rispetto  dell'obbligo  di  frequenza  della
scuola secondaria; 
    d) il contenuto formativo e  l'articolazione  dei  corsi,  tenuto
conto che la  preparazione  complessiva  dei  corsi  propedeutici  e'
finalizzata  all'acquisizione   delle   competenze   necessarie   per
l'accesso,  senza  debiti  e  previo  il  superamento  dell'esame  di
ammissione, ai corsi accademici di primo livello; 
    e) gli eventuali obblighi di frequenza; 
    f) la quantificazione dei contributi previsti  per  la  frequenza
dei corsi propedeutici. 
  2. Al termine del corso propedeutico  l'istituzione  provvede  alla
verifica del rendimento  di  ciascun  studente.  Su  richiesta  dello
studente, e nel caso di minore eta', dei genitori  o  chi  ne  fa  le
veci, l'istituto rilascia una certificazione attestante il  programma
di studio svolto nel  corso  propedeutico,  gli  obiettivi  formativi
raggiunti e la durata del corso propedeutico. 
  3.   L'attivazione   dei   corsi   e'    deliberata,    nell'ambito
dell'autonomia e nei limiti delle risorse disponibili, in coerenza  e
limitatamente  ai  corsi  accademici  autorizzati  con  decreto   del
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.