Art. 2 Corsi propedeutici 1. Le istituzioni di cui al comma 3 dell'art. 15 del decreto legislativo n. 60 del 2017 organizzano, nell'ambito della formazione ricorrente e permanente e in coerenza con quanto previsto dagli articoli 4, comma 2, 7, comma 2, 10, comma 4, lettera g), del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, corsi propedeutici finalizzati alla preparazione delle prove per l'accesso ai corsi di studio accademici di primo livello, disciplinandoli con un apposito regolamento deliberato dal Consiglio di amministrazione, su parere conforme del Consiglio accademico, nel quale sono indicate: a) la durata massima dei corsi, comunque non superiore a 3 anni; b) l'organizzazione dei corsi; c) le modalita' per consentire agli studenti la frequenza dei corsi propedeutici nel rispetto dell'obbligo di frequenza della scuola secondaria; d) il contenuto formativo e l'articolazione dei corsi, tenuto conto che la preparazione complessiva dei corsi propedeutici e' finalizzata all'acquisizione delle competenze necessarie per l'accesso, senza debiti e previo il superamento dell'esame di ammissione, ai corsi accademici di primo livello; e) gli eventuali obblighi di frequenza; f) la quantificazione dei contributi previsti per la frequenza dei corsi propedeutici. 2. Al termine del corso propedeutico l'istituzione provvede alla verifica del rendimento di ciascun studente. Su richiesta dello studente, e nel caso di minore eta', dei genitori o chi ne fa le veci, l'istituto rilascia una certificazione attestante il programma di studio svolto nel corso propedeutico, gli obiettivi formativi raggiunti e la durata del corso propedeutico. 3. L'attivazione dei corsi e' deliberata, nell'ambito dell'autonomia e nei limiti delle risorse disponibili, in coerenza e limitatamente ai corsi accademici autorizzati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.