Art. 2 
 
            Modalita' di emissione delle note di credito 
 
  1. Le note di credito dovranno essere intestate esclusivamente alle
strutture sanitarie ospedaliere acquirenti a compensazione di fatture
emesse dall'azienda farmaceutica e non ancora saldate, per  le  quali
siano gia' scaduti i termini di pagamento pattuiti, per  importi  non
superiori a quelli delle medesime fatture, entro  la  fine  del  mese
successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della presente
determinazione. 
  2. Le note  di  credito  non  vincolano  in  alcun  modo  l'azienda
sanitaria rispetto ad acquisti futuri  nei  confronti  della  azienda
farmaceutica, in  quanto  limitate  a  un  effetto  compensatorio  di
debiti-crediti pregressi. 
  3. Le note di credito dovranno essere comunicate sia  ad  AIFA  che
alle regioni entro le scadenze stabilite.