Art. 4 
 
              Applicazione delle disposizioni tecniche 
 
  1. Le disposizioni del presente decreto si applicano agli  impianti
di distribuzione stradale di idrogeno gassoso di nuova  realizzazione
e agli impianti esistenti in caso di  modifiche  previste  a  partire
dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 
  2. Nel caso in cui ricorrono le condizioni  previste  dall'art.  7,
comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto  2011,
n. 151, e' possibile progettare  gli  impianti  di  distribuzione  di
idrogeno  per  autotrazione  secondo  norme  tecniche  internazionali
riconosciute, quale la norma ISO 19880-1, fatte  salve  le  ulteriori
disposizioni normative comunque applicabili. 
  3. Le procedure previste dall'art. 7  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 1° agosto 2011,  n.  151,  si  applicano,  altresi',
anche nei casi riportati al punto 3.2 e al  punto  6.2  della  regola
tecnica allegata al presente decreto.